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domenica 16 giugno 2013

I rapporti di lavoro subordinato in una Start Up innovativa

Il legislatore ha notevolmente facilitato le assunzioni nelle Start Up innovative.  Le agevolazioni riguardano i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato che saranno sicuramente i tipi di contratto più utilizzati nei quattro anni in cui la Start Up gode delle agevolazioni previste dal suo Status.
Le novità, in tema di contratti a tempo determinato, sono le seguenti:
  • le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie alla costituzione di un contratto a tempo determinato sussistono in ogni caso quando il contratto è stipulato da una Start Up innovativa per l’esecuzione di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale;
  • i contratti a tempo determinato (o anche i contratti di somministrazione a tempo determinato) possono avere una durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi. Entro il periodo di durata massima possono essere eseguiti più rinnovi  senza l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 o anche senza soluzione di continuità. Si ricorda che l’ articolo 5, c. 3, del D.Lgs 368/2001 prevede che qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, oppure novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato; naturalmente una Start Up può concludere un contratto a tempo determinato anche per un periodo inferiore a sei mesi ma in questo caso dovrà applicare la normativa generale in vigore e quindi anche i limiti previsti dal citato art. 5, c. 3, del D.Lgs 368/2001;
  • è possibile, in deroga alla regola sopra citata, secondo cui il contratto a tempo determinato non deve superare i trentasei mesi, stipulare un nuovo contratto per il periodo residuo massimo di quattro anni a condizione che la stipulazione del contratto avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
  • i contratti a tempo determinato stipulati da una Start Up innovativa non devono osservare i limiti quantitativi imposti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  • la retribuzione dei lavoratori assunti da una Start Up  sarà  costituita da una parte che non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Come visto nel precedente post le assegnazioni di quote o azioni ai dipendenti di una Start Up producono un’ ulteriore agevolazione per il lavoratore in quanto non producono reddito tassabile.

Le predette agevolazioni mirano a rendere estremamente flessibile e semplice l’utilizzo dei contratti di lavoro in una Start Up innovativa per un periodo di tempo comunque non superiore a quattro anni.

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