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giovedì 27 giugno 2013

Start Up: Srls o Srlcr


Nel corso dell’anno 2012 al fine di incentivare la costituzione di nuove società il Governo precedente ha introdotto nel nostro ordinamento due nuovi tipi di società: la società a responsabilità limitata semplificata  (Srls) e la società a responsabilità a capitale ridotto (Srlcr).

La costituzione di una Start Up sotto forma di una Srls o Srlcr aumenta i benefici già consistenti, come abbiamo visto nei precedenti post, dedicati alle società “ innovative”.
Di seguito le caratteristiche comuni della Srls e della Srlcr :
  • Non è necessario, rispetto ad una tradizionale Srl, sottoscrivere un capitale minimo. Pertanto entrambe le nuove due tipologie di società possono avere una capitale pari ad almeno  1 euro e inferiore ad € 10.000. Il capitale sociale deve essere sottoscritto e versato totalmente nel momento di costituzione della società e può essere costituito esclusivamente da denaro.
  • La compagine sociale  deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche, che nel caso della Srls, devono avere un’età compresa fra i 18 anni e i 34 anni sia nel momento della costituzione che nel  momento di un’eventuale cessione di quote. Nella Srlcr i soci devono avere un’età minima di 18 anni ma non vi sono limiti massimi di età. In entrambe le tipologie di società è vietata la cessione a soggetti giuridici;
  • L’organo amministrativo deve essere composto da soci persone fisiche che nel caso della Srls devono essere anche socie della società mentre nel caso della Srlcr possono essere anche non socie;
  • L’atto costitutivo della Srls deve essere redatto utilizzando un modello standard previsto dalla normativa in questo caso non sono dovute in sede di costituzione: gli onorari notarili, l’imposta di bollo, i diritti di segreteria e le spese di deposito dell’atto costitutivo.  La Srlcr non gode invece di quest’ultimi benefici in sede di costituzione della società.




Concludendo, l’inizio della vita di una Start Up, è agevolata anche dalle nuove forme di Srl che possono contribuire  a ridurre  i costi iniziali dell’attività imprenditoriale.

domenica 16 giugno 2013

I rapporti di lavoro subordinato in una Start Up innovativa

Il legislatore ha notevolmente facilitato le assunzioni nelle Start Up innovative.  Le agevolazioni riguardano i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato che saranno sicuramente i tipi di contratto più utilizzati nei quattro anni in cui la Start Up gode delle agevolazioni previste dal suo Status.
Le novità, in tema di contratti a tempo determinato, sono le seguenti:
  • le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie alla costituzione di un contratto a tempo determinato sussistono in ogni caso quando il contratto è stipulato da una Start Up innovativa per l’esecuzione di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale;
  • i contratti a tempo determinato (o anche i contratti di somministrazione a tempo determinato) possono avere una durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi. Entro il periodo di durata massima possono essere eseguiti più rinnovi  senza l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 o anche senza soluzione di continuità. Si ricorda che l’ articolo 5, c. 3, del D.Lgs 368/2001 prevede che qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, oppure novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato; naturalmente una Start Up può concludere un contratto a tempo determinato anche per un periodo inferiore a sei mesi ma in questo caso dovrà applicare la normativa generale in vigore e quindi anche i limiti previsti dal citato art. 5, c. 3, del D.Lgs 368/2001;
  • è possibile, in deroga alla regola sopra citata, secondo cui il contratto a tempo determinato non deve superare i trentasei mesi, stipulare un nuovo contratto per il periodo residuo massimo di quattro anni a condizione che la stipulazione del contratto avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
  • i contratti a tempo determinato stipulati da una Start Up innovativa non devono osservare i limiti quantitativi imposti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  • la retribuzione dei lavoratori assunti da una Start Up  sarà  costituita da una parte che non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Come visto nel precedente post le assegnazioni di quote o azioni ai dipendenti di una Start Up producono un’ ulteriore agevolazione per il lavoratore in quanto non producono reddito tassabile.

Le predette agevolazioni mirano a rendere estremamente flessibile e semplice l’utilizzo dei contratti di lavoro in una Start Up innovativa per un periodo di tempo comunque non superiore a quattro anni.

domenica 9 giugno 2013

Remunerazione con quote o azioni della Start Up

Il punto fondamentale dopo aver avuto una buona idea è svilupparla.
Trovare i finanziamenti o i partner con cui condividere la nuova iniziativa imprenditoriale diventa essenziale.
E prima ancora dei finanziamenti servono le abilità di chi, con noi, dovrà concretizzare la nuova iniziativa imprenditoriale.
Ma come fidelizzare i propri dipendenti o collaboratori?  Con quote o azioni della Start Up.
Idea semplice, che oltretutto è estremante vantaggiosa da un punto di vista fiscale. Il Decreto Legge 18.10.2012 n.179 prevede, infatti, che:
·     il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte della Start Up, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari è esente da imposte e contributi.
In pratica la Start Up può pagare anche con le proprie quote o azioni i dipendenti o collaboratori continuativi e quest’ultimi avranno un reddito esente sia dalle imposte che dai contributi previdenziali.
Al fine di evitare manovre elusive le azioni, le quote o gli strumenti finanziari assegnati non devono essere riacquistati dalla Start Up o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla  Start Up innovativa ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start Up.  In tal caso il reddito di lavoro che in precedenza non ha concorso a tassazione lo diviene nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
Tale esenzione non ha solo lo scopo di fidelizzare i dipendenti e i collaboratori alla “causa” aziendale ma ha l’obiettivo di permettere ad una neonata Start Up l’accesso ai necessari servizi professionali. Infatti anche le azioni, quote o strumenti finanziari emessi al fine di pagare le prestazioni professionali di consulenti non concorrono alla formazione dei redditi di quest’ultimi.

Le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote, azioni o strumenti finanziari ricevuti sono normalmente imponibili in base ai regimi loro ordinariamente applicabili.

domenica 2 giugno 2013

Start Up

La parola “Start Up” ci porta a pensare a quelle imprese che nascono da un’idea, anche visionaria, che si sviluppano esponenzialmente. Di solito fondate da giovani tra i 25 e i 30 anni con tanta voglia di fare ma soprattutto fermamente convinti che la loro idea di business sia unica e rivoluzionaria.

Ma le idee, anche le migliori, hanno bisogno di un terreno fertile su cui svilupparsi e soprattutto di sostegno economico. E’ in questa direzione che si è mosso il precedente Governo con l’emanazione di una legge sulle Start Up innovative.

Che cosa si intende per “Start Up innovative” in Italia? Il Decreto Legge 18.10.2012 n.179, che poi è stato convertito in Legge, ha lo scopo preciso di favorire e sviluppare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, nell’ambito della ricerca e dell’innovazione.

L’innovazione e la ricerca sono le caratteristiche di questo tipo di società. Infatti esse devono avere particolari requisiti, previsti dalla legge, per essere definite “Start Up innovative”.

La “Start Up innovativa” deve essere costituita sotto forma di società di capitali. Nella maggior parte dei casi essa sarà una Srl.

Infatti, la forma giuridica della Srl, costituisce oggi una delle forme più semplici e flessibili di società. Oltre alla srl classica, la Start Up può essere costituita anche nelle forme di Srl semplificata o Srl a capitale ridotto.

La “Start Up innovativa” deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
  • la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci deve essere posseduta da persone fisiche;
  • se già costituita non deve esercitare l’attività d’impresa da più di quattro anni;
  • la sede principale dei propri affari e interessi deve essere in Italia;
  • il valore della produzione, così come si evince dalla lettera A) del Conto Economico della società, non deve essere superiore a € 5.000.000;
  • la società non deve distribuire utili o se già costituta prima dell’emanazione del provvedimento di legge non deve averli distribuiti;
  • l’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad altro valore tecnologico;
  • infine la società non deve derivare da operazioni straordinarie (fusione, scissione, cessione d’azienda o ramo d’azienda);

Oltre ai precedenti requisiti obbligatori la “Start Up innovativa” deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche  che la qualificano effettivamente come rivolta alla ricerca e all’innovazione:
  • le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggior valore tra il costo ed il valore della produzione come risultano da bilancio;
  • deve impiegare dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo che, in percentuale pari o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, siano in possesso di un dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università o che siano laureati e abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca.
  • sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa

Fino qui le caratteristiche, ora esponiamo le agevolazioni fiscali:
  • nessun pagamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio ed esenzione dal pagamento di bolli e diritti al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese;
  • nessuna  applicazione della normativa sulle società di comodo e perdita sistematica;

Al fine di incentivare l’investimento  e l’apporto di capitali nelle “Start Up innovative”:
  • le persone fisiche possono detrarre dalla propria imposta (Irpef) un importo pari al 19% dell’investimento eseguito nella società;
  • le società di capitali che a loro volta investono in una “Start Up innovativa” può dedurre il 20% dell’investimento eseguito a condizione che detenga la partecipazione per almeno due anni.

La Start Up gode inoltre di particolari ed interessanti agevolazioni nel campo dei rapporti di lavoro o nella remunerazione di quest’ultimi con strumenti finanziari.