Oltre ai costi caratteristici ed inerenti l’esercizio della Professione ossia quei costi direttamente riferibili all’attività svolta e che sono deducibili, il Professionista può dedurre o come si suol dire “scaricare” dal proprio reddito i seguenti costi:
Costi deducibili
Le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali (sono quei beni utilizzati per più anni nella propria attività e necessari per esercitare la professione es.: computer, scrivania, strumenti, ecc.), calcolate in base ai coefficienti previsti da un decreto ministeriale;
tuttavia quei beni che hanno un costo non superiore ad € 516,40 possono essere dedotti interamente nell’anno di sostenimento della spesa;
E’ possibile acquisire i beni strumentali anche in leasing, in questo caso i canoni sono deducibili nel periodo in cui maturano e il contratto non deve avere una durata inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondete al coefficiente stabilito nel citato decreto.
E’ possibile acquisire in leasing un immobile da adibire a Studio. In quest’ultimo caso il contratto di leasing deve avere una durata di almeno dodici anni.
Non è possibile, per un Professionista, dedurre le quote di ammortamento nel caso di acquisto di un immobile se questo è avvenuto dopo il 31 dicembre 2009.
Le spese di ristrutturazione e manutenzione ordinarie degli immobili adibiti all’esercizio della professione sono deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni oggetto di ammortamento mentre l’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque anni successivi.
I costi riferibili all’acquisto dell’auto o alla sua gestione e manutenzione (carburante, riparazione, ecc.) sono deducibili nella misura del 20%.
Il predetto coefficiente di deducibilità:
si applica alle quote di ammortamento calcolate su un valore dell’auto che non può superare il limite di € 18.076;e ai canoni leasing fino ad un limite massimo di € 3.615,20 all’anno.
Il contratto di leasing per l’autovettura deve avere una durata non inferiore a quattro anni.
L’IVA sui costi riferibili alle auto è detraibile nella misura del 40%.
Tutte le spese telefoniche, sia quelle riguardanti i telefonini che la telefonia fissa, sono parzialmente deducibili.
Pertanto le quote di ammortamento o i canoni di leasing (o noleggio) degli apparecchi telefonici, le spese telefoniche e la connessione ad internet sono deducibili nel limite dell’80%.
I costi sostenuti per alberghi e ristoranti nella misura del 75% e comunque per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno;
Le spese di rappresentanza (per esempio : omaggi, regali, cene offerte a clienti, ecc.) per un importo complessivamente non superiore al 1% dei compensi percepiti nell’anno;
I costi sostenuti per partecipare ad un convegno o un congresso incluse le spese di viaggio e soggiorno nel luogo dove si tiene l’evento sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;
Naturalmente le spese, per essere deducibili, devono essere documentate da fattura , intestate al professionista ed "inerenti" l'attività professionale.
E se il Professionista lavora nella propria casa o abitazione?
Ottimo modo per cominciare la propria attività professionale o comunque il modo migliore di lavorare ed essere presenti in famiglia è decidere di stabilire il proprio Studio nella propria abitazione.
Quali sono i costi cosiddetti “promiscui” ossia che riguardano sia l’abitazione che lo studio che un Professionista può dedurre dai propri compensi ?
Se l’abitazione dove il Professionista svolge la propria attività non è di proprietà e quindi in affitto è possibile dedurre dal reddito il 50% del canone di locazione se non si dispone di un altro immobile, nello stesso Comune, adibito esclusivamente all’esercizio della Professione;
Il Professionista potrà altresì dedurre i costi riguardanti le utenze (elettricità, gas, ecc..) nella misura del 50% anche in questo caso se non dispone di un altro immobile, nello stesso Comune, adibito esclusivamente all’esercizio della Professione;
I beni mobili acquistati dal professionista ed utilizzati promiscuamente sia per l’attività professionale che per l’uso privato e familiare sono ammortizzabili nella misura del 50%;
Le spese di ristrutturazione e manutenzione ordinarie sono deducibili nella misura del 50%.
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