Benvenuti

Benvenuti sul Blog di Fiscoeasy. In questo spazio troverete la pagina dedicata al Podcast a cura di Fiscoeasy e tutti gli approfondimenti che il nostro Team pubblica su temi fiscali.

giovedì 9 gennaio 2020



Come l’anno precedente anche quest’anno la Legge di Bilancio 2020 introduce delle novità che riguardano il Regime Forfettario.

Le novità più importanti consistono nell’introduzione di due nuove limitazioni per accedere o permanere nel Regime Forfettario.
Dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile applicare il Regime Forfettario:
  • se nell’anno precedente il contribuente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione qualora superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile solo se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
  • se nell’anno precedente il contribuente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
Il regime forfettario 2020 può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.

Settore economico
Limite massimo dei Ricavi (o compensi)
Redditività
Industrie alimentari e bevande




€ 65.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
54%
Costruzioni ed attività immobiliari
86%
Intermediazioni del commercio
62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
40%
Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi
78%
Altre attività economiche
67%

Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario 2020 devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.
I soggetti che adottano il nuovo regime forfettario 2020 dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
Come nell’anno precedente i contribuenti che adottano il Regime Forfettario non sono obbligati all’emissione della Fattura Elettronica e possono continuare ad emettere la tradizione fattura cartacea. Tuttavia i contribuenti che facoltativamente adotteranno la Fattura Elettronica per documentare tutti i ricavi o compensi godranno della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.
Particolare attenzione va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.
Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:
  • reddito imponibile pari a (10.000 – 1.000) * 78% = € 7.020;
  • imposte pari ad € 7.020*15% = € 1.053
Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non sia hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.
Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario sono:
  • l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
  • l’esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e dal versamento dell’Irap.
  • l’esonero dall’emissione delle Fatture Elettroniche tra privati.
Chi non può aderire al nuovo regime forfettario 2020:
  •  chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è         applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
    • chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
    • le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA  o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
 i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
 i soggetti  che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
 Per maggiori informazioni o per una consulenza gratuita Contattaci Telefono 080 3813261 – info@fiscoeasy.it
           
            Team Fiscoeasy – il Tuo commercialista OnLine – www.fiscoeasy.it

Nessun commento:

Posta un commento