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sabato 18 gennaio 2020

Tracciabilità spese detraibili in dichiarazione dei redditi


La Tracciabilità delle spese detraibili è un argomento che sta riscuotendo molto interesse poiché impatta essenzialmente su tutti i contribuenti e sulle loro abitudini ovvero sui mezzi di pagamento normalmente utilizzati per l’acquisto di determinati beni o servizi.
Il Tuo Commercialista OnLine, Fiscoeasy,  con questo approfondimento vuole dare un contributo e , in modo semplice, tentare di evidenziare gli aspetti salienti dell’argomento.
Nuove regole per la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi
A partire dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi potranno essere soltanto quelle effettuate con i pagamenti tracciabili. Verranno escluse le spese relative alle prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e all'acquisto di dispositivi medici e medicinali. Di conseguenza è possibile portare in detrazione in dichiarazione esclusivamente le transazioni che sono state eseguite con metodi di pagamento tracciabili:
  • assegno;
  • carte di debito, di credito oppure prepagate;
  • bancomat;
  • bollettino postale;
  • moneta elettronica
  • bonifico bancario oppure postale.
Si ricorda che, in base a quanto prescritto per legge, ci sono alcuni elementi che bisogna tenere a mente per poter adempiere in maniera corretta alle dovute prescrizioni normative. In particolare:
  • occorre conservare la fattura della spesa che si vuole presentare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Inoltre bisogna presentare dal proprio commercialista sia questo documento sia la copia della ricevuta di pagamento che attesta la transazione tracciabile;
  • è necessario che l'intestazione della carta oppure del conto bancario/postale dal quale proviene il pagamento riguardi la stessa persona che vuole detrarre questo importo nella dichiarazione dei redditi.
Da quando entra in vigore l'obbligo di tracciabilità
La novità riguardante l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni fiscali al 19% è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto stabilito dalle nuove indicazioni normative dal 1° gennaio per poter portare in detrazione le spese per le quali è possibile accedere a questa modalità fiscale devono essere pagate con strumenti tracciabili. Nel caso in cui non si usino questi sistemi (carte di debito, bonifici, bancomat, assegni, carte di credito) bensì i contanti per acquistare un bene oppure un servizio detraibile, non si potrà detrarre il corrispettivo dalla propria dichiarazione dei redditi. Tra le detrazioni al 19% per le quali è stato introdotto il sistema delle spese tracciabili si ricordano:
  • le spese sanitarie;
  • le spese veterinarie;
  • le spese universitarie e quelle per l'ambito scolastico;
  • i costi per le assicurazioni;
  • le spese funebri;
  • erogazioni liberali in denaro a ONLUS, ONG, APS
  • canoni di locazione per studenti fuori sede
  • le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
  • spese pagate agli agenti immobiliari in sede di acquisto prima casa
  • spese per attività sportive per ragazzi
  • gli interessi passivi sul mutuo contratto per acquistare la prima casa;
 Quali sono le regole da seguire per l'anno di imposta 2020
Bisogna comunque tenere a mente che, sebbene l'obbligo della tracciabilità scatti a partire dal 1° gennaio 2020, la novità non vale per la dichiarazione dei redditi da presentare per questo stesso anno. Infatti questa prescrizione va a incidere esclusivamente sulle spese che vengono sostenute dai contribuenti dal 2020 in poi, ossia quelle che devono essere portate in detrazione nella Dichiarazione dei Redditi da presentare nell’anno 2021. Di conseguenza la dichiarazione dei redditi che deve essere effettuata nel 2020 si svolge secondo le modalità canoniche proprio perché è riferita all'anno di imposta 2019 e alle spese detraibili che sono state portate a termine durante questo arco di tempo.
Che cosa accade per le spese sanitarie
Un aspetto interessante della Legge di Bilancio riguarda le spese sanitarie. Infatti l'obbligo di impiego dei sistemi tracciabili non interessa i pagamenti effettuati per acquistare dispositivi medici, medicinali da banco prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Queste transazioni possono essere ancora pagate usando semplicemente i contanti. Tuttavia è bene tenere in considerazione alcuni elementi di fondamentale importanza:
  • l'acquisto in contanti di medicinali può essere eseguito soltanto presso le farmacie. Si tratta di una modalità pensata per raggiungere due obiettivi. Innanzitutto si vogliono agevolare le persone anziane e quelle che avrebbero difficoltà a impiegare sistemi elettronici di pagamento;
  • in secondo luogo, dato l'importo medio di ogni singolo acquisto di dispositivi medici e di farmaci, può essere complicato optare per carte di credito, bancomat oppure carte di debito per disporre queste semplici transazioni;
    le spese per prestazioni sanitarie devono essere offerte dal Sistema Sanitario Nazionale, tramite strutture convenzionate oppure pubbliche;
 Di conseguenza il contribuente deve valutare volta per volta se è possibile utilizzare i contanti per il pagamento oppure se si è soggetto all'obbligo della tracciabilità. Ad esempio, le transazioni in contanti sono ammesse quando le spese riguardano prestazioni sanitarie erogate presso una struttura del Sistema Sanitario Nazionale, che sia pubblica oppure privata convenzionata. Invece è necessario optare obbligatoriamente per il pagamento elettronico o comunque tracciabile per poter detrarre nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie relative ad ambulatori e studi medici privati. Lo stesso vale quando si parla di prestazioni mediche a pagamento o specialistiche.
 Come sempre il Team di Fiscoeasy, commercialista OnLine, è sempre disponibile e contattabile all’indirizzo di posta elettronica info@fiscoeasy.it per eventuali chiarimenti o approfondimenti sul tema trattato.
Team Fiscoeasy

giovedì 9 gennaio 2020



Come l’anno precedente anche quest’anno la Legge di Bilancio 2020 introduce delle novità che riguardano il Regime Forfettario.

Le novità più importanti consistono nell’introduzione di due nuove limitazioni per accedere o permanere nel Regime Forfettario.
Dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile applicare il Regime Forfettario:
  • se nell’anno precedente il contribuente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione qualora superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile solo se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
  • se nell’anno precedente il contribuente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
Il regime forfettario 2020 può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.

Settore economico
Limite massimo dei Ricavi (o compensi)
Redditività
Industrie alimentari e bevande




€ 65.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
54%
Costruzioni ed attività immobiliari
86%
Intermediazioni del commercio
62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
40%
Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi
78%
Altre attività economiche
67%

Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario 2020 devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.
I soggetti che adottano il nuovo regime forfettario 2020 dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
Come nell’anno precedente i contribuenti che adottano il Regime Forfettario non sono obbligati all’emissione della Fattura Elettronica e possono continuare ad emettere la tradizione fattura cartacea. Tuttavia i contribuenti che facoltativamente adotteranno la Fattura Elettronica per documentare tutti i ricavi o compensi godranno della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.
Particolare attenzione va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.
Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:
  • reddito imponibile pari a (10.000 – 1.000) * 78% = € 7.020;
  • imposte pari ad € 7.020*15% = € 1.053
Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non sia hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.
Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario sono:
  • l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
  • l’esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e dal versamento dell’Irap.
  • l’esonero dall’emissione delle Fatture Elettroniche tra privati.
Chi non può aderire al nuovo regime forfettario 2020:
  •  chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è         applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
    • chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
    • le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA  o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
 i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
 i soggetti  che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
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