Guida Fiscale
Fiscoeasy, commercialista online, con questo approfondimento vuole tracciare le attività propedeutiche all’avvio della professione di medico in forma di lavoro autonomo, in altri termini ha inteso con questo articolo redigere una guida fiscale facilmente consultabile.
In breve i passi da compiere
Iscrizione all’Albo e apertura della casella PEC
Il primo passo che deve eseguire uno medico che intende esercitare la propria professione è quella dell’iscrizione presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della propria provincia. Successivamente sarà necessario dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Apertura della Partita IVA e scelta del regime fiscale
La partita IVA è un numero composto da 11 cifre necessario a identificare il contribuente titolare della partita IVA stessa. L’ apertura della Partita IVA deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e può essere eseguita:
- recandosi personalmente presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- inviando tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate il modello compilato.
- telematicamente direttamente da parte del contribuente o attraverso un intermediario abilitato come Fiscoeasy.it che provvederà a compilare il prescritto modello e ad inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Nella redazione del modello sarà necessario indicare tra l’altro il codice ATECO e il regime fiscale che intende adottare.
Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una specifica attività economica che nel caso del medico potrebbe essere a seconda dell’attività effettivamente esercitata: 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale - 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi - 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori.
Più complessa è la scelta del corretto regime fiscale da adottare che essenzialmente potrà essere il regime forfettario o il regime semplificato. Il regime forfettario, che può essere applicato dai Medici che prevedono di avere o hanno avuto nell’anno precedente un volume d’affari inferiore ad € 65.000, è un regime che ha molti vantaggi, tra cui un’aliquota di tassazione molto bassa che può arrivare in presenza di determinati requisiti anche al 5%, tuttavia è necessario prestare particolare attenzione ai vincoli giuridici necessari per poter applicare tale regime.
Assicurazione Professionale
Ulteriore obbligo del Medico è quello di dotarsi un’assicurazione per responsabilità civile professionale che riguardi la copertura dei danni involontari cagionati a terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Pagamenti Tracciati
Il Medico deve dotarsi di POS per poter permettere ai propri pazienti di poter pagare la prestazione con carta di credito o bancomat. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il paziente potrà detrarre nella propria dichiarazione dei redditi solo le fatture per prestazioni sanitarie pagate con modalità tracciata (assegno, bonifico bancario/postale, modalità di pagamento elettroniche).
Iscrizione alla Fondazione ENPAM
L’Ordine della propria provincia, ove si è proceduti ad iscriversi, provvede anche all’iscrizione del Medico presso l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici (ENPAM). L’Ente attua le tutele previdenziali e assistenziali in favore dei Medici.
I contributi da versare all’ENTE si dividono in:
- Quota A: devono versarla tutti gli iscritti. Si tratta di un contributo che varia a seconda dell’età del medico. A tale somma va aggiunto il contributo di maternità. I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione.
- Quota B: devono versarla, in aggiunta alla Quota A, i medici che esercitano la libera professione che superano un determinato importo di reddito professionale. Ciascun medico deve redigere ogni un modello (modello D) in cui dichiara all’ENPAM il reddito professionale conseguito nell’anno precedente.
La fattura
Il medico deve certificare la riscossione dei propri compensi emettendo la Fattura.
Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di emissione della Fattura Elettronica nei confronti dei privati, tuttavia:
- I medici che adottano il regime forfettario (o il regime dei minimi) sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica nei confronti dei privati e pertanto emetteranno la classica fattura cartacea o in formato PDF;
- anche per l’anno 2021 i Medici che svolgono prestazioni di tipo sanitario non possono emettere fatture elettroniche. Il divieto vige anche in caso di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Nel caso in cui un medico, che non applica il regime forfettario (o il regime dei minimi), riscuote un compenso a seguito di una prestazione di tipo NON sanitario è obbligato all’emissione di una fattura elettronica.
Il medico per i propri acquisti di beni o servizi riceverà a sua volta dai propri fornitori una fattura elettronica. La ricezione della fattura è anch’essa differente a seconda del regime fiscale adottato:
- regime forfettario (o regime dei minimi): in questo caso il medico potrà richiedere al suo fornitore una copia cartacea o in PDF della fattura emessa. Può tuttavia scaricare la Fattura Elettronica dalla propria area “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure comunicare al fornitore la propria PEC oppure il proprio Codice Destinatario. In quest’ultimi due casi il medico sarà tenuto ad eseguire la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche che può essere demandata mediante opzione anche all’Agenzia delle Entrate.
- regime semplificato: in questo caso il medico comunicherà al proprio fornitore la PEC oppure il proprio Codice Destinatario. Il medico sarà tenuto in entrambi i casi ad eseguire la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche che può essere demandata mediante opzione anche all’Agenzia delle Entrate
Le fatture emesse a persone fisiche e che hanno per oggetto prestazioni sanitarie devono essere trasmesse dal medico al Sistema Tessera Sanitaria. L’adempimento, dall’anno 2021, deve essere eseguito entro la fine del mese successivo la data di emissione della fattura.
Esenzione IVA
Le prestazioni del medico volte alla diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti da IVA. Questo significa che quando uno medico deve certificare un compenso ricevuto a seguito di una prestazione sanitaria dovrà emettere una Fattura senza addebito dell’IVA e dovrà porre sul documento il titolo di esenzione: “Esente IVA- art. 10 n. 18 – DPR 633/72”
Solo le prestazioni volte alla diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona fruiscono dell'esenzione da IVA. Pertanto bisogna escludere l’esenzione Iva per tutte quelle attività che non consistono in prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute di una persona.
I medici che adottano il regime forfettario (o il regime dei minimi), rispetto a quelli che adottano il regime semplificato, devono emettere una fattura sempre senza addebito di IVA.
Come sempre il team di fiscoeasy – commercialista online - è sempre contattabile per approfondimenti o quesiti all’indirizzo di posta elettronica info@fiscoeasy.it o chiamando ai numeri telefonici indicati sul sito www.fiscoeasy.it .
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