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domenica 27 dicembre 2020

Avviare la professione di medico in forma di lavoro autonomo

 


Guida Fiscale

Fiscoeasy, commercialista online, con questo approfondimento vuole  tracciare le attività propedeutiche all’avvio della professione di medico in forma di lavoro autonomo, in altri termini ha inteso con questo articolo redigere  una guida fiscale facilmente consultabile.

In breve i passi da compiere

Iscrizione all’Albo e apertura della casella PEC

Il primo passo che deve eseguire uno medico che intende esercitare la propria professione è quella dell’iscrizione presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della propria provincia. Successivamente sarà necessario dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Apertura della Partita IVA e scelta del regime fiscale

La partita IVA è un numero composto da 11 cifre necessario a identificare il contribuente titolare della partita IVA stessa. L’ apertura della Partita IVA deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e può essere eseguita:

  • recandosi personalmente presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • inviando tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate il modello compilato.
  • telematicamente direttamente da parte del contribuente o attraverso un intermediario abilitato come Fiscoeasy.it che provvederà a compilare il prescritto modello e ad inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Nella redazione del modello sarà necessario indicare tra l’altro il codice ATECO e il regime fiscale che intende adottare.

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una specifica attività economica che nel caso del medico potrebbe essere a seconda dell’attività effettivamente esercitata: 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale - 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi - 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori.

 Più complessa è la scelta del corretto regime fiscale da adottare che essenzialmente potrà essere il regime forfettario o il regime semplificato. Il regime forfettario, che può essere applicato dai Medici che prevedono di avere o hanno avuto nell’anno precedente un volume d’affari inferiore ad € 65.000, è un regime che ha molti vantaggi, tra cui un’aliquota di tassazione molto bassa che può arrivare in presenza di determinati requisiti anche al 5%, tuttavia è necessario prestare particolare attenzione ai vincoli giuridici necessari per poter applicare tale regime.

Assicurazione Professionale

Ulteriore obbligo del Medico è quello di dotarsi un’assicurazione per responsabilità civile professionale che riguardi la copertura dei danni involontari cagionati a terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.

Pagamenti Tracciati

Il Medico deve dotarsi di POS per poter permettere ai propri pazienti di poter pagare la prestazione con carta di credito o bancomat. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il paziente potrà detrarre nella propria dichiarazione dei redditi solo le fatture per prestazioni sanitarie pagate con modalità tracciata (assegno, bonifico bancario/postale, modalità di pagamento elettroniche).

 

Iscrizione alla Fondazione ENPAM

L’Ordine della propria provincia, ove si è proceduti ad iscriversi, provvede anche all’iscrizione del Medico presso l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici (ENPAM). L’Ente attua le tutele previdenziali e assistenziali in favore dei Medici.

I contributi da versare all’ENTE si dividono in:

  • Quota A: devono versarla tutti gli iscritti. Si tratta di un contributo che varia a seconda dell’età del medico. A tale somma va aggiunto il contributo di maternità. I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione.
  • Quota B: devono versarla, in aggiunta alla Quota A, i medici che esercitano la libera professione che superano un determinato importo di reddito professionale. Ciascun medico deve redigere ogni un modello (modello D) in cui dichiara all’ENPAM il reddito professionale conseguito nell’anno precedente.

La fattura

Il medico deve certificare la riscossione dei propri compensi emettendo la Fattura.

Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di emissione della Fattura Elettronica nei confronti dei privati, tuttavia:

  • I medici che adottano il regime forfettario (o il regime dei minimi) sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica nei confronti dei privati e pertanto emetteranno la classica fattura cartacea o in formato PDF;
  • anche per l’anno 2021 i Medici che svolgono prestazioni di tipo sanitario non possono emettere fatture elettroniche. Il divieto vige anche in caso di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Nel caso in cui un medico, che non applica il regime forfettario (o il regime dei minimi), riscuote un compenso a seguito di una prestazione di tipo NON sanitario è obbligato all’emissione di una fattura elettronica.

Il medico per i propri acquisti di beni o servizi riceverà a sua volta dai propri fornitori una fattura elettronica. La ricezione della fattura è anch’essa differente a seconda del regime fiscale adottato:

  • regime forfettario (o regime dei minimi): in questo caso il medico potrà richiedere al suo fornitore una copia cartacea o in PDF della fattura emessa. Può tuttavia scaricare la Fattura Elettronica dalla propria area “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure comunicare al fornitore la propria PEC oppure il proprio Codice Destinatario. In quest’ultimi due casi il medico sarà tenuto ad eseguire la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche che può essere demandata mediante opzione anche all’Agenzia delle Entrate.
  • regime semplificato: in questo caso il medico comunicherà al proprio fornitore la PEC oppure il proprio Codice Destinatario. Il medico sarà tenuto in entrambi i casi ad eseguire la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche che può essere demandata mediante opzione anche all’Agenzia delle Entrate

Le fatture emesse a persone fisiche e che hanno per oggetto prestazioni sanitarie devono essere trasmesse dal medico al Sistema Tessera Sanitaria. L’adempimento, dall’anno 2021, deve essere eseguito entro la fine del mese successivo la data di emissione della fattura.

Esenzione IVA

Le prestazioni del medico volte alla diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti da IVA. Questo significa che quando uno medico deve certificare un compenso ricevuto a seguito di una prestazione sanitaria dovrà emettere una Fattura senza addebito dell’IVA e dovrà porre sul documento il titolo di esenzione: “Esente IVA- art. 10 n. 18 – DPR 633/72”

Solo le prestazioni volte alla diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona fruiscono dell'esenzione da IVA. Pertanto bisogna escludere l’esenzione Iva per tutte quelle attività che non consistono in prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute di una persona.

I medici che adottano il regime forfettario (o il regime dei minimi), rispetto a quelli che adottano il regime semplificato, devono emettere una fattura sempre senza addebito di IVA.

 

Come sempre il team di fiscoeasy – commercialista online - è sempre contattabile per approfondimenti o quesiti all’indirizzo di posta elettronica info@fiscoeasy.it o chiamando ai numeri telefonici indicati sul sito www.fiscoeasy.it .

 

Team fiscoeasy

 

mercoledì 21 ottobre 2020

Spese detraibili al 19% e obbligo tracciabilità.

A partire dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi possono essere soltanto quelle effettuate con i pagamenti tracciabili.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate (interpello 431 del 02.10.2020) ha chiarito due importanti aspetti:

1.      la spesa detraibile si considera sostenuta dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa indipendentemente da chi ha eseguito il pagamento;

2.    il contribuente può dimostrare, al CAF o al Commercialista, che il documento di spesa è stato pagato con mezzi tracciabili consegnando a quest’ultimi la “prova cartacea” della transazione ossia la ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza della “prova cartacea” il contribuente può dimostrare il pagamento “tracciato” se colui che ha emesso la fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, ha annotato che il pagamento è avvenuto in modalità tracciata.

Pertanto secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento tracciabile può essere eseguito anche da una persona diversa da quella a cui è intestato il documento di spesa senza far venir meno la possibilità di detrarre la spese in quanto il pagamento attiene ai rapporti interni fra le parti. Il caso previsto, nella risposta all’interpello, è quello di due coniugi che hanno un conto corrente cointestato ma una sola carta di credito intestata al marito. Quest’ultimo paga con la propria carta di credito una fattura per una spesa detraibile riferita alla moglie.

Tuttavia tale possibilità non fa venir meno l’obbligo generale in base al quale l’onere della spesa deve essere effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario della fattura infatti nel caso prospettato dall’interpello il conto corrente è cointestato tra i due coniugi e questo basta per dimostrare tale circostanza.

Ulteriore semplificazione è quella di poter dimostrare il pagamento tracciato anche, per esempio, con la sola indicazione in fattura “pagamento con mezzo tracciato”. Tuttavia è essenziale che tale notazione sia posta da colui che prestato il servizio o ha venduto il bene ossia deve essere posta da colui che ha emesso la fattura. Pertanto l’eventuale annotazione riguardante il pagamento con mezzi tracciabili deve far parte integrante della fattura o del documento di spesa e deve essere evidente che è stata posta dall’emittente non essendo possibile supplire con aggiunte manuali del contribuente.

Sempre in relazione alle spese detraibili l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con due provvedimenti del 16 ottobre 2020, che tutti coloro che sono obbligati ad inviare i dati per la precompilata (per esempio le spese sanitarie al Sistema TS) devono trasmettere solo le spese pagate con mezzi tracciati (carte di credito, carte di debito, assegni bancari o circolari, bonifici o altri sistemi di pagamento). Non devono eseguire tale controllo solo coloro che inviano i documenti di spesa riguardanti: dispositivi medici, medicinali da banco, prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Queste transazioni possono essere ancora pagate usando semplicemente i contanti.

Per maggiori chiarimenti e/o approfondimenti è sempre online il team di fiscoeasy che puoi raggiungere inviando una email a info@fiscoeasy.it o utilizzando il portale www.fiscoeasy.it.

Team Fiscoeasy



 

mercoledì 11 marzo 2020

Quadro RW – Dichiarazione dei redditi e attività finanziarie e patrimoniali all’estero

Proseguono i nostri approfondimenti su alcuni argomenti connessi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Riteniamo, noi di Fiscoeasy, con la pubblicazione di questi articoli di rendere comprensibile alcuni temi che spesso sono oggetto di Vostri quesiti. Fiscoeasy, in questi anni,  ha maturato una notevole esperienza in questo settore tanto da riservare sulla piattaforma digitale fiscoeasy.it una sezione dedicata alla dichiarazione dei redditi esteri, tutto comodamente online.
Il Quadro RW è un particolare quadro della Dichiarazione dei Redditi che deve essere compilato dalle persone fisiche, società semplici e dagli enti non commerciali quando quest’ultimi detengono attività finanziarie e attività patrimoniali all’estero.
Lo scopo della compilazione del Quadro RW è quello di informare l’Amministrazione Finanziaria di essere detentore di attività finanziarie o attività patrimoniali estere suscettibili di produrre redditi che devono essere dichiarati in Italia.
Oltre a svolgere il compito di monitoraggio fiscale, delle predette attività detenute all’estero, la compilazione del Quadro RW permette il calcolo delle seguenti imposte:
  • Imposta sul valore degli Immobili situati all’estero (IVIE);
  • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il Quadro RW fa parte della Dichiarazione dei Redditi pertanto una persona fisica obbligata a presentare quest’ultimo modello e detentore di attività estere compilerà il relativo quadro mentre nel caso in cui la persona fisica presenti il modello 730 dovrà presentare a parte il Quadro RW corredato con il frontespizio del modello della Dichiarazione dei Redditi.
E’ importante sottolineare che il Quadro RW deve essere redatto non solo dalle persone fisiche (o società semplici e entri non commerciali), che detengono le attività finanziarie/patrimoniali, ma anche da coloro che hanno la mera disponibilità oppure la possibilità di eseguire movimentazione. E’ il caso per esempio del soggetto che non è titolare di un conto corrente estero ma ha una delega che gli permette di movimentare il conto.
Attività finanziarie estere
Le attività finanziarie estere che devono essere dichiarate nel Quadro RW sono quelle da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi che devono essere dichiarati in Italia, per esempio: conto correnti bancari e depositi presso istituti finanziari esteri, criptovalute come i bitcoin, le partecipazioni al capitale di società residenti all’estero, le obbligazioni estere, i contratti derivati stipulati all’estero, altre attività finanziarie estere, ecc….
Non è necessario redigere il Quadro RW quando le attività finanziarie estere sono gestite o amministrate da intermediari finanziari italiani e i relativi redditi sono riscossi tramite il loro intervento.
I conti correnti detenuti all’estero devono essere indicati nel Quadro RW solo nel caso superino il valore massimo (anche per un solo giorno) di € 15.000 nel corso dell’anno tuttavia è sempre necessario indicarlo se il valore medio di giacenza annua supera l’importo di € 5.000 in quanto, in questo caso, sussiste l’obbligo del pagamento dell’IVAFE. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è determinata in misura fissa ed è pari ad € 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.
Attività patrimoniali estere
Le attività patrimoniali estere sono costitute da beni patrimoniali come: immobili, beni mobili esteri oppure registrati in pubblici registri esteri, oggetti preziosi ed opere d’arte. Come nel caso delle attività finanziarie l’indicazione del valore degli immobili situati all’estero nel quadro RW, oltre a svolgere la funzione di monitoraggio fiscale, permette la determinazione del pagamento dell’IVIE
 Correlazioni con gli altri quadri della Dichiarazione dei Redditi
Il Quadro RW è strettamente correlato con i quadri della dichiarazione dei redditi in cui devono essere dichiarati i redditi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Infatti nel Quadro RW dovrà essere indicato il quadro o i quadri (RL, RT, RM) della dichiarazione dei redditi compilati e che riepilogano i redditi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali estere. Nell’eventualità che da tali attività non siano derivati redditi nel corso dell’anno dovrà essere specificatamente indicato nel Quadro RW.
Sanzioni
Le violazioni che concernano il Quadro RW sono soggette a sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati. La sanzione aumenta nel caso in cui gli importi dichiarati si riferiscono ad attività finanziarie o patrimoniali detenute in uno Stato a fiscalità privilegiata, in questo caso la sanzione amministrativa è compresa fra il 6% e il 30%.
Per maggiori approfondimenti fissa un appuntamento con un consulente di fiscoeasy.it o contattaci all’indirizzo email: info@fiscoeasy.it
Team Fiscoeasy

sabato 18 gennaio 2020

Tracciabilità spese detraibili in dichiarazione dei redditi


La Tracciabilità delle spese detraibili è un argomento che sta riscuotendo molto interesse poiché impatta essenzialmente su tutti i contribuenti e sulle loro abitudini ovvero sui mezzi di pagamento normalmente utilizzati per l’acquisto di determinati beni o servizi.
Il Tuo Commercialista OnLine, Fiscoeasy,  con questo approfondimento vuole dare un contributo e , in modo semplice, tentare di evidenziare gli aspetti salienti dell’argomento.
Nuove regole per la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi
A partire dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi potranno essere soltanto quelle effettuate con i pagamenti tracciabili. Verranno escluse le spese relative alle prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e all'acquisto di dispositivi medici e medicinali. Di conseguenza è possibile portare in detrazione in dichiarazione esclusivamente le transazioni che sono state eseguite con metodi di pagamento tracciabili:
  • assegno;
  • carte di debito, di credito oppure prepagate;
  • bancomat;
  • bollettino postale;
  • moneta elettronica
  • bonifico bancario oppure postale.
Si ricorda che, in base a quanto prescritto per legge, ci sono alcuni elementi che bisogna tenere a mente per poter adempiere in maniera corretta alle dovute prescrizioni normative. In particolare:
  • occorre conservare la fattura della spesa che si vuole presentare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Inoltre bisogna presentare dal proprio commercialista sia questo documento sia la copia della ricevuta di pagamento che attesta la transazione tracciabile;
  • è necessario che l'intestazione della carta oppure del conto bancario/postale dal quale proviene il pagamento riguardi la stessa persona che vuole detrarre questo importo nella dichiarazione dei redditi.
Da quando entra in vigore l'obbligo di tracciabilità
La novità riguardante l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni fiscali al 19% è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto stabilito dalle nuove indicazioni normative dal 1° gennaio per poter portare in detrazione le spese per le quali è possibile accedere a questa modalità fiscale devono essere pagate con strumenti tracciabili. Nel caso in cui non si usino questi sistemi (carte di debito, bonifici, bancomat, assegni, carte di credito) bensì i contanti per acquistare un bene oppure un servizio detraibile, non si potrà detrarre il corrispettivo dalla propria dichiarazione dei redditi. Tra le detrazioni al 19% per le quali è stato introdotto il sistema delle spese tracciabili si ricordano:
  • le spese sanitarie;
  • le spese veterinarie;
  • le spese universitarie e quelle per l'ambito scolastico;
  • i costi per le assicurazioni;
  • le spese funebri;
  • erogazioni liberali in denaro a ONLUS, ONG, APS
  • canoni di locazione per studenti fuori sede
  • le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
  • spese pagate agli agenti immobiliari in sede di acquisto prima casa
  • spese per attività sportive per ragazzi
  • gli interessi passivi sul mutuo contratto per acquistare la prima casa;
 Quali sono le regole da seguire per l'anno di imposta 2020
Bisogna comunque tenere a mente che, sebbene l'obbligo della tracciabilità scatti a partire dal 1° gennaio 2020, la novità non vale per la dichiarazione dei redditi da presentare per questo stesso anno. Infatti questa prescrizione va a incidere esclusivamente sulle spese che vengono sostenute dai contribuenti dal 2020 in poi, ossia quelle che devono essere portate in detrazione nella Dichiarazione dei Redditi da presentare nell’anno 2021. Di conseguenza la dichiarazione dei redditi che deve essere effettuata nel 2020 si svolge secondo le modalità canoniche proprio perché è riferita all'anno di imposta 2019 e alle spese detraibili che sono state portate a termine durante questo arco di tempo.
Che cosa accade per le spese sanitarie
Un aspetto interessante della Legge di Bilancio riguarda le spese sanitarie. Infatti l'obbligo di impiego dei sistemi tracciabili non interessa i pagamenti effettuati per acquistare dispositivi medici, medicinali da banco prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Queste transazioni possono essere ancora pagate usando semplicemente i contanti. Tuttavia è bene tenere in considerazione alcuni elementi di fondamentale importanza:
  • l'acquisto in contanti di medicinali può essere eseguito soltanto presso le farmacie. Si tratta di una modalità pensata per raggiungere due obiettivi. Innanzitutto si vogliono agevolare le persone anziane e quelle che avrebbero difficoltà a impiegare sistemi elettronici di pagamento;
  • in secondo luogo, dato l'importo medio di ogni singolo acquisto di dispositivi medici e di farmaci, può essere complicato optare per carte di credito, bancomat oppure carte di debito per disporre queste semplici transazioni;
    le spese per prestazioni sanitarie devono essere offerte dal Sistema Sanitario Nazionale, tramite strutture convenzionate oppure pubbliche;
 Di conseguenza il contribuente deve valutare volta per volta se è possibile utilizzare i contanti per il pagamento oppure se si è soggetto all'obbligo della tracciabilità. Ad esempio, le transazioni in contanti sono ammesse quando le spese riguardano prestazioni sanitarie erogate presso una struttura del Sistema Sanitario Nazionale, che sia pubblica oppure privata convenzionata. Invece è necessario optare obbligatoriamente per il pagamento elettronico o comunque tracciabile per poter detrarre nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie relative ad ambulatori e studi medici privati. Lo stesso vale quando si parla di prestazioni mediche a pagamento o specialistiche.
 Come sempre il Team di Fiscoeasy, commercialista OnLine, è sempre disponibile e contattabile all’indirizzo di posta elettronica info@fiscoeasy.it per eventuali chiarimenti o approfondimenti sul tema trattato.
Team Fiscoeasy

giovedì 9 gennaio 2020



Come l’anno precedente anche quest’anno la Legge di Bilancio 2020 introduce delle novità che riguardano il Regime Forfettario.

Le novità più importanti consistono nell’introduzione di due nuove limitazioni per accedere o permanere nel Regime Forfettario.
Dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile applicare il Regime Forfettario:
  • se nell’anno precedente il contribuente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione qualora superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile solo se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
  • se nell’anno precedente il contribuente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
Il regime forfettario 2020 può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.

Settore economico
Limite massimo dei Ricavi (o compensi)
Redditività
Industrie alimentari e bevande




€ 65.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
54%
Costruzioni ed attività immobiliari
86%
Intermediazioni del commercio
62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
40%
Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi
78%
Altre attività economiche
67%

Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario 2020 devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.
I soggetti che adottano il nuovo regime forfettario 2020 dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
Come nell’anno precedente i contribuenti che adottano il Regime Forfettario non sono obbligati all’emissione della Fattura Elettronica e possono continuare ad emettere la tradizione fattura cartacea. Tuttavia i contribuenti che facoltativamente adotteranno la Fattura Elettronica per documentare tutti i ricavi o compensi godranno della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.
Particolare attenzione va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.
Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:
  • reddito imponibile pari a (10.000 – 1.000) * 78% = € 7.020;
  • imposte pari ad € 7.020*15% = € 1.053
Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non sia hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.
Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario sono:
  • l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
  • l’esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e dal versamento dell’Irap.
  • l’esonero dall’emissione delle Fatture Elettroniche tra privati.
Chi non può aderire al nuovo regime forfettario 2020:
  •  chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è         applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
    • chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
    • le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA  o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
 i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
 i soggetti  che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
 Per maggiori informazioni o per una consulenza gratuita Contattaci Telefono 080 3813261 – info@fiscoeasy.it
           
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