Cosa cambia dal 2 agosto 2019 per le Onlus, organizzazioni di volontariato, APS.
Il prossimo 2 agosto 2019 è indicato come termine ultimo per l'adeguamento dello statuto delle Onlus, organizzazioni di volontariato, APS (associazioni di promozione sociale) che siano iscritte ai rispettivi registri. Tale iscrizione è indispensabile per godere delle agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di Enti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto, con apposita Circolare, la n. 20 del 28 dicembre 2018, le modalità e le indicazioni secondo con cui gli Enti cosiddetti del Terzo Settoredovranno adeguare i propri Statuti.
Fiscoeasy considerata la valenza della riforma nonché l’impatto che necessariamente avrà sui soggetti coinvolti, ha predisposto anche un servizio di consulenza disponibile per tutti coloro che dovranno, entro il 2 agosto, adeguarsi alla nuova normativa.
Questa fase è intesa come un momento transitorio, che conduce gli Enti riconosciuti verso l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
La Circolare ministeriale si pone come una guida operativa per gli Enti del Terzo Settore, ed ai collaboratori ad essi collegati, chiamati ad interfacciarsi con la nuova normativa. Gli aspetti innovativi, peraltro chiaramente richiamati all'interno della Circolare, sono essenzialmente tre.
1. I destinatari della Circolare
L'articolo 1, comma 2, del "Codice del Terzo Settore", stabilisce che le organizzazioni coinvolte dall'obbligo di adeguamento sono unicamente quelle iscritte ai registri nazionali, regionali o delle Provincie Autonome, e le ONLUS iscritte alla cosiddetta "anagrafe unica"; inoltre, questi organismi devono essere stati istituiti in data antecedente al 3 agosto 2017, data che vede l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore. Il motivo sta nel fatto che gli Enti costituiti in data successiva hanno automaticamente acquisito le nuove direttive contenute nel Codice.
Inoltre, sono esclusi dall'obbligo di adeguamento statutario anche gli organismi non riconosciuti.
La Circolare Ministeriale indica due modalità, attraverso cui è possibile apportare modifiche agli Statuti da parte degli organi degli Enti:
-semplificata, nel caso in cui venga considerata la maggioranza prevista per le delibere ordinarie, già indicate nei rispettivi Statuti;
-non semplificata, nel caso in cui si applichi la maggioranza qualificata prevista per gli emendamenti dello Statuto, contenuti al suo interno.
-non semplificata, nel caso in cui si applichi la maggioranza qualificata prevista per gli emendamenti dello Statuto, contenuti al suo interno.
La maggior parte dei cambiamenti degli Statuti può essere apportata, tuttavia, in via semplificata; lo spirito della norma è, infatti, quello di non appesantire, nei limiti del possibile, gli oneri in capo agli Enti cui sono demandate le modifiche del proprio regolamento.
2. Innalzamento delle tempistiche per l'adeguamento
Nella Circolare viene evidenziato un aspetto nuovo, che riguarda la tempistica di adeguamento, aumentata a ventiquattro mesi, rispetto ai diciotto precedentemente previsti. La ragione di questa disposizione risiede nella previsione che gli Enti, in questo modo, avranno più tempo a disposizione per apportare le dovute modifiche ai propri regolamenti, tenuto conto dell'importanza del loro contenuto.
Qualora siano assenti gli organi assembleari, le modifiche possono essere deliberate dall'organo amministrativo con i quorum già previsti dal proprio ordinamento interno.
3. Delimitazione della facoltà di modifica
Ha un aspetto sostanziale la terza novità introdotta dalla Circolare e che concerne la circoscrizione dei casi di modifica, che vengono classificati per tipologia ed associati a precise modalità operative.
Infatti, nel testo della Circolare, vengono distinte le norme che non sono derogabili, quelle che lo sono solamente se lo Statuto lo prevede, ed infine norme che individuano nello Statuto semplici facoltà (solitamente le formule sono quelle del tipo) "se l'atto costitutivo o lo Statuto lo consentono".
Gli elementi che dovranno figurare nello Statuto
L'obiettivo, in questa sede, è quello individuare ciò che i regolamenti degli Enti ricompresi nella norma dovranno necessariamente contenere per l'adeguamento previsto. Ai collaboratori dei singoli organismi è demandata, in questa fase di transizione, un'analisi della propria realtà, al fine di individuare in maniera corretta le modifiche da apportare al proprio Statuto. Questo dovrà recare, oltre alla forma giuridica, ai principi generali dell'Ente, anche le finalità che hanno un'utilità sociale, oltre che, ovviamente, l'assenza dello scopo di lucro.
Particolare attenzione va riservata alla modalità di destinazione del patrimonio nel caso di estinzione o scioglimento. Deve essere espressamente indicato nello Statuto, nell'eventualità, quali organi dell'Ente del Terzo Settore che hanno il compito di fare la scelta di devoluzione del patrimonio, e verso quale soggetto.
Le Onlus
Un'attenzione particolare va riservato alle Onlus. A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il loro regime continuerà ad essere in vigore fino al momento in cui non verrà applicata la nuova normativa fiscale contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, nel periodo di imposta successivo a quello dell'operatività del RUTS.
Un aspetto meritevole di attenzione è che le Onlus avranno l'obbligo di denominarsi sempre come tali, ma dovranno inserire la sigla ETS all'interno del proprio Statuto.
Alcune osservazioni
C'è chi fa notare che le associazioni che sono chiamate ad operare modifiche al loro Statuto, avrebbero la possibilità di introdurre eventuali elementi che possono essere loro utili per la propria organizzazione interna, magari anche a ridefinire la propria identità e la propria mission. Una considerazione altrettanto valida sta nel fatto che alcuni Enti del Terzo Settore avrebbero anche la possibilità di riformulare il loro assetto interno, per meglio rispondere a finalità istituzionali per le quali esse sono state create.
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