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Benvenuti sul Blog di Fiscoeasy. In questo spazio troverete la pagina dedicata al Podcast a cura di Fiscoeasy e tutti gli approfondimenti che il nostro Team pubblica su temi fiscali.

venerdì 21 giugno 2019

Immobili all'estero - tassazione


Secondo la normativa fiscale italiana il possesso dei beni immobili all’estero è soggetto al monitoraggio fiscale e a una specifica tassazione. 

A dover dichiarare ogni anno il possesso di un eventuale immobile all’estero sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. 
In buona sostanza, i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia e in possesso di un immobile all’estero, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per mettersi in regola con il Fisco italiano.
I casi sono i seguenti:
1)      Immobili situati all’estero tassati in base a criteri catastali attraverso l’applicazione per esempio di tariffe d’estimo catastale
In questo caso il reddito da dichiarare in Italia coincide con il reddito determinato in base ai criteri catastali esteri al netto delle eventuali spese riconosciute;
2)      Immobili situati all’estero e tassati in base al reddito effettivo derivante dal canone di locazione.
a)      Nell’ eventualità che il reddito da locazione non sia soggetto ad imposizione nello Stato estero il reddito costituito dai canoni di locazione effettivamente percepiti è oggetto di tassazione in Italia ridotto forfettariamente del 15% per i costi sostenuti;
b)      Nel caso in cui il reddito costituito dai canoni di locazione effettivamente percepiti è soggetto ad imposizione nello Stato estero tale reddito, così determinato, sarà oggetto di tassazione anche in Italia senza riduzione forfettaria. Tuttavia è possibile godere del credito d’imposta per le imposte versate nello Stato estero.

3)       Immobili situati all’estero non produttivi di reddito
a)   Se gli immobili situati all’estero non sono stati concessi in locazione e se quest’ultimi non sono sottoposti a tassazione nello Stato estero non dovranno essere dichiarati in Italia. In questo caso il contribuente dovrà limitarsi a redigere il quadro RW (monitoraggio fiscale) e a versare l’IVIE.
L’IVIE è un’imposta sui diritti reali sugli immobili detenuti dai contribuenti lontano dai confini italiani. Un’imposta introdotta nel nostro Paese con il Decreto Salva-Italia, convertito nella legge n. 214/2011, ed entrata in vigore a partire dall’anno 2012.
Sono tenuti al versamento dell’imposta:
-i proprietari degli immobili o i titolari dei diritti reali sugli stessi immobili;
-i concessionari, in tutti quei casi di concessioni delle aree demaniali;
-i locatari, per gli immobili concessi in locazione. Nei casi di locazioni, l’obbligo sussiste a partire dal giorno della stipula del contratto e per l’intera valenza contrattuale.
L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è pari allo 0,76% ed è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è consumato il relativo possesso. A tal proposito, ricordiamo che il mese in cui il possesso c’è stato per almeno 15 gg. viene conteggiato interamente ai fini del calcolo dell’imposta dovuta.
Per i Paesi dell’UE e per i Paesi appartenenti alla Spazio Economico Europeo (Islanda e Norvegia) il valore da usare per il calcolo è principalmente quello catastale, così come determinato nel Paese in cui l’immobile si trova. Nei casi in cui manca il valore catastale il riferimento per la base di calcolo è il costo risultante dall’atto di acquisto o, in sua assenza, il valore di mercato dell’immobile. Per gli altri Paesi, invece, il valore degli immobili è rappresentato dal costo che risulta dall’atto di acquisto o, in sua assenza, dal valore di mercato sempre riferito alla località che ospita l’immobile. Inoltre, è bene precisare che l’aliquota da pagare dallo 0,76% passa allo 0,4% per tutti quegli immobili posseduti al di fuori dei confini italiani ma adibiti ad abitazione principale che nel nostro Paese risulterebbero classificati come immobili non di lusso.
Per il pagamento dell’imposta vengono applicate le medesime regole previste per l’IRPEF, anche relativamente alle scadenze deli acconti e dei saldi da versare con il Modello F 24. Per dichiarare il valore degli immobili che si trovano all’estero va utilizzato il quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
Pertanto i contribuenti con residenza fiscale in Italia possessori di beni immobili all’estero devono compilare il quadro RW. Il quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche è riservato al monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero e utile per determinare le imposte patrimoniali:
-sugli immobili detenuti all’estero (IVIE);
-sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il contribuente possessore di un immobile all’estero deve indicarne il valore nel presente quadro e la quota di possesso espressa in percentuale.
Fiscoeasy, ti consente, di avere tutta la consulenza  completa ed un aiuto pratico per la redazione e  invio della Dichiarazione dei Redditi.
Utilizzato dalle persone fisiche per dichiarare i propri redditi il Modello Redditi PF permette la dichiarazione dei redditi che derivano dai terreni, dalla propria impresa, dalla partecipazione in società, da lavoro autonomo (professionisti abituali o occasionali), da lavoro dipendente o assimilato.
Con questo servizio  Fiscoeasy,  il tuo commercialista on line, sarà in grado di  darti informazioni sulla opportunità di utilizzare il Modello Redditi o di utilizzare un’altra forma di dichiarazione dei redditi.
Team fiscoeasy
Web :   www.fiscoeasy.it

domenica 2 giugno 2019

Riforma del terzo settore



Cosa cambia dal 2 agosto 2019 per le Onlus, organizzazioni di volontariato, APS.

Il prossimo 2 agosto 2019 è indicato come termine ultimo per l'adeguamento dello statuto delle Onlus, organizzazioni di volontariato, APS (associazioni di promozione sociale) che siano iscritte ai rispettivi registri. Tale iscrizione è indispensabile per godere delle agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di Enti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto, con apposita Circolare, la n. 20 del 28 dicembre 2018, le modalità e le indicazioni secondo con cui gli Enti cosiddetti del Terzo Settoredovranno adeguare i propri Statuti.
Fiscoeasy considerata la valenza della riforma nonché l’impatto che necessariamente avrà sui soggetti coinvolti, ha predisposto anche un servizio di consulenza disponibile  per  tutti coloro che dovranno, entro il 2 agosto, adeguarsi alla nuova normativa.
Questa fase è intesa come un momento transitorio, che conduce gli Enti riconosciuti verso l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
La Circolare ministeriale si pone come una guida operativa per gli Enti del Terzo Settore, ed ai collaboratori ad essi collegati, chiamati ad interfacciarsi con la nuova normativa. Gli aspetti innovativi, peraltro chiaramente richiamati all'interno della Circolare, sono essenzialmente tre.
 1. I destinatari della Circolare
L'articolo 1, comma 2, del "Codice del Terzo Settore", stabilisce che le organizzazioni coinvolte dall'obbligo di adeguamento sono unicamente quelle iscritte ai registri nazionali, regionali o delle Provincie Autonome, e le ONLUS iscritte alla cosiddetta "anagrafe unica"; inoltre, questi organismi devono essere stati istituiti in data antecedente al 3 agosto 2017, data che vede l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore. Il motivo sta nel fatto che gli Enti costituiti in data successiva hanno automaticamente acquisito le nuove direttive contenute nel Codice.
Inoltre, sono esclusi dall'obbligo di adeguamento statutario anche gli organismi non riconosciuti.
La Circolare Ministeriale indica due modalità, attraverso cui è possibile apportare modifiche agli Statuti da parte degli organi degli Enti:
-semplificata, nel caso in cui venga considerata la maggioranza prevista per le delibere ordinarie, già indicate nei rispettivi Statuti;
-non semplificata, nel caso in cui si applichi la maggioranza qualificata prevista per gli emendamenti dello Statuto, contenuti al suo interno.
La maggior parte dei cambiamenti degli Statuti può essere apportata, tuttavia, in via semplificata; lo spirito della norma è, infatti, quello di non appesantire, nei limiti del possibile, gli oneri in capo agli Enti cui sono demandate le modifiche del proprio regolamento.
 2. Innalzamento delle tempistiche per l'adeguamento
Nella Circolare viene evidenziato un aspetto nuovo, che riguarda la tempistica di adeguamento, aumentata a ventiquattro mesi, rispetto ai diciotto precedentemente previsti. La ragione di questa disposizione risiede nella previsione che gli Enti, in questo modo, avranno più tempo a disposizione per apportare le dovute modifiche ai propri regolamenti, tenuto conto dell'importanza del loro contenuto. 
Qualora siano assenti gli organi assembleari, le modifiche possono essere deliberate dall'organo amministrativo con i quorum già previsti dal proprio ordinamento interno.
 3. Delimitazione della facoltà di modifica
Ha un aspetto sostanziale la terza novità introdotta dalla Circolare e che concerne la circoscrizione dei casi di modifica, che vengono classificati per tipologia ed associati a precise modalità operative.
Infatti, nel testo della Circolare, vengono distinte le norme che non sono derogabili, quelle che lo sono solamente se lo Statuto lo prevede, ed infine norme che individuano nello Statuto semplici facoltà (solitamente le formule sono quelle del tipo) "se l'atto costitutivo o lo Statuto lo consentono".
Gli elementi che dovranno figurare nello Statuto
L'obiettivo, in questa sede, è quello individuare ciò che i regolamenti degli Enti ricompresi nella norma dovranno necessariamente contenere per l'adeguamento previsto. Ai collaboratori dei singoli organismi è demandata, in questa fase di transizione, un'analisi della propria realtà, al fine di individuare in maniera corretta le modifiche da apportare al proprio Statuto. Questo dovrà recare, oltre alla forma giuridica, ai principi generali dell'Ente, anche le finalità che hanno un'utilità sociale, oltre che, ovviamente, l'assenza dello scopo di lucro. 
Particolare attenzione va riservata alla modalità di destinazione del patrimonio nel caso di estinzione o scioglimento. Deve essere espressamente indicato nello Statuto, nell'eventualità, quali organi dell'Ente del Terzo Settore che hanno il compito di fare la scelta di devoluzione del patrimonio, e verso quale soggetto.
 Le Onlus
Un'attenzione particolare va riservato alle Onlus. A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il loro regime continuerà ad essere in vigore fino al momento in cui non verrà applicata la nuova normativa fiscale contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, nel periodo di imposta successivo a quello dell'operatività del RUTS.
Un aspetto meritevole di attenzione è che le Onlus avranno l'obbligo di denominarsi sempre come tali, ma dovranno inserire la sigla ETS all'interno del proprio Statuto.
 Alcune osservazioni
C'è chi fa notare che le associazioni che sono chiamate ad operare modifiche al loro Statuto, avrebbero la possibilità di introdurre eventuali elementi che possono essere loro utili per la propria organizzazione interna, magari anche a ridefinire la propria identità e la propria mission. Una considerazione altrettanto valida sta nel fatto che alcuni Enti del Terzo Settore avrebbero anche la possibilità di riformulare il loro assetto interno, per meglio rispondere a finalità istituzionali per le quali esse sono state create.
Fiscoeasy, ti consente, di avere tutta la consulenza completa ed un aiuto pratico per approfondire le novità della riforma. Contattaci e saremo in grado, dopo aver analizzato lo status della tua organizzazione, di consigliarti gli interventi più coerenti e adeguati per la tua associazione.
Con questo servizio  Fiscoeasy,  il tuo commercialista online, sarà in grado anche di  darti informazioni sulla opportunità fiscali che potrai cogliere con questa riforma.

Team Fiscoeasy
Contatti: info@fiscoeasy.it
Infotel:    080 3813261

servizi online per psicologi - Convenzione Enpap


Fiscoeasy

E’ un servizio completo di gestione contabile, dichiarazione dei redditi e adempimenti fiscali, a tariffe particolarmente vantaggiose grazie alla sottoscrizione della convenzione tra ENPAP e Fisco Easy.

COME FUNZIONA
Il servizio è estremamente semplice. Se decidi di aderire, avrai disposizione un’area personale e protetta sul portale di FiscoEasy.it. Nella tua area personale potrai caricare i documenti contabili e fiscali, sia da computer che da smartphone, in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fisco Easy si occuperà di acquisire la documentazione ed elaborarla in base al servizio richiesto e nei tempi previsti dalla normativa in vigore. Dalla tua area personale potrai poi scaricare e consultare i tuoi documenti (dichiarazioni, F24).
I documenti trasmessi o ricevuti saranno sempre a disposizione nella propria area personale, come in un faldone presso il proprio ufficio, il tutto a portata di un click. Per la propria contabilità si avrà sempre un unico referente che seguirà sempre la propria situazione e che potrà contattare quante volte vuole via Skype, telefono o mail.
 TIPOLOGIA DI CONVENZIONE
Il servizio si chiama FiscoEasy.it ed è un portale per la gestione contabile completa che funziona esclusivamente online. La consulenza e l’elaborazione della contabilità sono eseguiti dallo Studio Cuscito, proprietario del marchio Fisco Easy, che opera in provincia di Bari e vanta un’esperienza consolidata nel settore dal 1982.
Il sito è stato completamente rinnovato, sia da un punto di vista grafico che dell’organizzazione dei contenuti, con l’implementazione di funzionalità che rendono più semplice il suo utilizzo.
SERVIZI A DISPOSIZIONE
Regime ForfettarioApertura Partita IVA ed E-mail PEC; Analisi ed assistenza iniziale; registrazione dei documenti contabili; compilazione ed invio telematico del Modello Unico completo; predisposizione modello F24; assistenza fiscale telefonica inerente la propria contabilità. 
Regime dei MinimiApertura Partita IVA ed E-mail PEC; Analisi ed assistenza iniziale; registrazione dei documenti contabili; registrazioni di fine anno; compilazione ed invio telematico del Modello Unico completo; compilazione ed invio telematico della dichiarazione 770 dei sostituti d’imposta, predisposizione modello F24; assistenza fiscale telefonica inerente la propria contabilità. 
Regime SemplificatoApertura Partita IVA ed E-mail PEC; analisi ed assistenza iniziale; registrazione dei documenti contabili (fino a 150 documenti annui); registrazioni di fine anno; compilazione ed invio telematico del Modello Unico completo; compilazione ed invio telematico della dichiarazione IRAP; compilazione ed invio telematico della dichiarazione 770 dei sostituti d’imposta; predisposizione modello F24; predisposizione modello IMU; report periodici; assistenza fiscale telefonica inerente la propria contabilità. 
Regime OrdinarioApertura Partita IVA ed E-mail PEC; analisi ed assistenza iniziale; registrazione dei documenti contabili (fino a 300 registrazioni annue, inclusi incassi e pagamenti); registrazioni di fine anno; compilazione ed invio telematico del Modello Unico completo; compilazione ed invio telematico della dichiarazione IRAP; compilazione ed invio telematico della dichiarazione 770 dei sostituti d’imposta; predisposizione modello F24; predisposizione modello IMU; report periodici; assistenza fiscale telefonica inerente la propria contabilità. 
Dichiarazione 730 base e 730 congiuntoSi rivolge a tutti coloro che non hanno una Partita IVA e hanno un sostituto d’imposta. Comprende tutti gli adempimenti necessari. Nel dettaglio predisposizione del modello 730 inclusivo dei seguenti documenti: fino a 2 modelli CUD, fino a 5 unità immobiliari, fino a 25 documenti per oneri deducibili/detraibili, predisposizione dichiarazione IMU. 

Nel corso del tempo sono stati inseriti gratuitamente per tutti i clienti che aderiscono alla Convenzione ENPAP:
  • la trasmissione delle Fatture al Sistema Tessera Sanitariale Comunicazioni periodiche dei Dati delle Fatture, le Comunicazioni periodiche delle Liquidazioni IVA;
  • software online di fatturazione;
  • nuova area riservata per la ricezione delle Fatture Elettroniche.

 Software online di fatturazione
Adatto a tutti coloro che non sono obbligati all’emissione delle Fatture Elettroniche il software permette di creare le fatture (o le proforme) e di inviarle (o stamparle) con un click al proprio paziente. Ogni Psicologo ha tutte le anagrafiche dei propri clienti e le copie delle fatture emesse sempre on line.  I conteggi delle fatture sono già predefiniti in base al regime fiscale di ciascun Psicologo senza possibilità di incorrere in errori e le fatture sono personalizzabili inserendo anche il logo dello studio. Ogni utente può accedere velocemente ai dati dei propri pazienti, al proprio tariffario e alle fatture con la sicurezza del cloud di Fiscoeasy.it (il sito è protetto con una connessione SSL a 256 bit) al riparo da virus o perdite di dati.

GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ricezione delle Fatture Elettroniche passiveLa nuova area riservata permette di:
  • visualizzare le fatture elettroniche che ogni Psicologo riceve dai propri fornitori;
  • confermare la validità delle fatture elettroniche prima che Fiscoeasy le registri in contabilità;
  • consultare le fatture elettroniche in formato .pdf
Emissione delle Fatture Elettroniche attivePer tutti coloro che sono obbligati all’emissione delle Fatture Elettroniche, Fiscoeasy mette a disposizione una nuova applicazione in cloud che permette l’emissione della Fattura in modo estremamente semplice, la gestione degli incassi, l’analisi del fatturato e la gestione dell’intero ciclo della fatturazione elettronica in completa autonomia.
La nuova area riservata per la ricezione delle Fatture Elettroniche passive è offerta gratuitamente ad ogni Psicologo;

TARIFFE E MODALITÀ DI ADESIONE
Per aderire al servizio sarà sufficiente accedere al sito FiscoEasy.it, scegliere il servizio di interesse e inserire il codice della convenzione ENPAP. Si tratta di tariffe determinate a livello nazionale e pensate per offrirti una gestione contabile completa a un costo vantaggioso, così da facilitarti soprattutto se hai avviato da poco l’attività o produci un volume di introiti limitato.

ASSISTENZA DEDICATA AGLI PSICOLOGI
Oltre ai recapiti telefonici presenti sul sito FiscoEasy.it, per qualsiasi informazione, ha previsto il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato agli iscritti ENPAP: supportoenpap@fiscoeasy.it

modello redditi persone fisiche

L' approfondimento è indicato per tutti i professionisti e le persone fisiche che dovendo presentare la denuncia dei redditi non possono utilizzare il pre-compilato, ovvero il modello 730 .

Con queste linee guida fiscoeasy, il tuo commercialista online, intende offrire tutte le istruzioni necessarie ai contribuenti, persone fisiche, che necessitano di  chiarimenti e/o istruzioni sulla compilazione  e scadenze della dichiarazione dei redditi
Ciascun contribuente è tenuto, per legge, a presentare ogni anno regolare denuncia relativa ai redditi percepiti nell'anno solare precedente.
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto a, tal fine, modelli differenti a seconda, principalmente, della categoria a cui appartiene ogni contribuente e alla natura dei redditi percepiti.
Volendo trascurare in questa sede le persone giuridiche per concentrarsi esclusivamente sulle persone fisiche, è possibile affermare che le strade percorribili sono due:
1. Compilare il modello 730
2. Redigere il modello Redditi Persone Fisiche 2019

Cos'è il modello Redditi Persone Fisiche
Si tratta di un apposito modello, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale i contribuenti comunicano formalmente all'amministrazione finanziaria il totale dei redditi percepiti in un determinato periodo (solitamente l'anno di imposta precedente ) e provvedono, inoltre, a calcolare l'ammontare d'imposta che saranno tenuti a versare all'Erario e, eventualmente, ad altri enti.
Il modello Redditi Persone Fisiche ha sostituito ed implementato il Modello Unico in vigore fino al 2016 ed è soggetto, annualmente, a revisione, modifica ed integrazione da parte dell'Ufficio delle Entrate.
Mentre il modello 730, riservato ai contribuenti che hanno maturato redditi da lavoro dipendente o sono pensionati, è stato via via semplificato mediante l'introduzione delle cosiddette dichiarazioni pre compilate disponibili per l'accettazione, la modifica e la trasmissione on line, il modello Redditi Persone Fisiche è sottoposto a linee guida più complesse ed articolate.
Sono tenuti alla compilazione del modello Redditi tutti i contribuenti che, per esclusione, non possono presentare il modello 730 poiché hanno maturato redditi di natura differente (redditi di impresa, da lavoro autonomo con partita IVA o provenienti da trust, ad esempio).
La compilazione
Affinché non abbiano a sorgere controversie, l'Agenzia delle entrate, ha predisposto una sorta di guida alla compilazione che accompagna il contribuente, o il professionista che se occupa, ad implementare correttamente tutti i campi previsti dal modello unificato.
Il modello redditi si presenta schematicamente suddiviso in più quadri differenti per tipologia e natura ognuno va quali va implementato all'occorrenza e con i dati riferiti al dichiarante.
La dichiarazione, in prima istanza, chiede di indicare i dati del contribuente che viene identificato tramite i dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA (se ne è titolare) e domicilio fiscale.
Un campo successivo richiede, obbligatoriamente, i dati di chi provvederà a presentare telematicamente la dichiarazione (professionista abilitato).
Dopo l'indicazione degli eventuali famigliari a carico, il modello si presenta suddiviso in quadri contraddistinti da lettere alfabetiche in successione.
Il quadro A va compilato se il contribuente ha maturato redditi da terreni situati nel territorio italiano mentre il quadro RB è riferito ai redditi da fabbricati individuati tramite rendita catastale e giorni di proprietà.
Nei quadri successivi, invece, il contribuente sarà tenuto ad indicare tutti gli oneri e le spese sostenute nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione che danno diritto a detrazioni di imposta.
Il primo quadro è riservato a tutte quelle spese che maturano una detrazione di imposta del 19% o del 26% come le spese sanitarie o gli interessi passivi sui mutui prima casa; nelle sezioni successive, invece, vengono riportate tutte quelle spese che prevedono deduzione dal reddito complessivo (come i contributi pagati per collaboratori famigliari) o spese specifiche che consentono un recupero di imposta in più anni (come gli interventi sul patrimonio edilizio, le misure anti sismiche o spese per il risparmio energetico).
Dopo aver implementato i quadri relativi agli oneri deducibili, il contribuente è tenuto a specificare i redditi percepiti.
Il quadro RN è relativo ai redditi maturati ai fini IRPEF; viene indicato, in primo luogo, il reddito complessivo lordo a cui seguono gli oneri deducibili dallo stesso. Con l'indicazione del reddito netto viene individuata l'imposta lorda e quella netta a carico del contribuente.
Il quadro RV, successivo, consente di indicare gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale e comunale IRPEF.
Il modello redditi persone fisiche, ai quadri successivi, consente al contribuente di dichiarare gli eventuali contributi previdenziali da versare all'INPS (quadro RR) e di specificare le modalità di determinazione del reddito di impresa (quadro RG).
Non è più possibile, in tal sede, provvedere alla dichiarazione IVA che va effettuata in modalità separata.

La presentazione del modello
Il modello va presentato in modalità telematica all'Ufficio delle Entrate entro il 30 settembre 2019 in via diretta o mediante ricorso ai servizi di un intermediario abilitato.

La scadenza delle imposte dovute.
Il saldo delle imposte a debito dovute dal contribuente viene effettuato mediante pagamento telematico di un modello F24 in base a quanto risultato dalla propria dichiarazione.
Il saldo deve essere onorato, solitamente, entro la fine del mese di giugno (o luglio con lieve maggiorazione) salvo rateizzazione dello stesso in massimo 5 rate (con scadenze a luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre ognuna delle quali accresciuta da una quota interessi calcolata ad aliquote differenti).
Entro il 30 novembre, infine, il contribuente sarà tenuto a versare tramite F24 un importo a titolo di acconto di imposta sull'anno successivo calcolato sulla base del reddito maturato l’anno precedente.
Fiscoeasyil tuo  commercialista online  ti consente, di avere tutta la consulenza  completa ed un aiuto pratico per la redazione e  invio della Dichiarazione dei Redditi.
Utilizzato dalle persone fisiche per dichiarare i propri redditi il Modello Redditi PF permette la dichiarazione dei redditi che derivano dai terreni, dalla propria impresa, dalla partecipazione in società, da lavoro autonomo (professionisti abituali o occasionali), da lavoro dipendente o assimilato.
Con questo servizio  Fiscoeasy,  il tuo commercialista on line, sarà in grado di  darti informazioni sulla opportunità di utilizzare il Modello Redditi o di utilizzare un’altra forma di dichiarazione dei redditi.

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