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lunedì 24 settembre 2018

Bonus Pubblicità – Istruzioni per l’uso

Il credito d’imposta a favore delle imprese e professionisti che hanno sostenuto spese per pubblicità è stato introdotto dall’art. 57-bis del DL n. 50/2017. Nel corso dei mesi di luglio e agosto 2018 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
I soggetti che possono godere della disposizione in esame sono: Imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi. Pertanto anche i professionisti possono accedere al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è connesso al sostenimento di spese per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali eseguite attraverso:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);
  • Emittenti televisive o emittenti radiofoniche locali.
La stampa online deve avere le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ossia nel caso  di  edizione  esclusivamente  in  formato  digitale,  i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o  in  parte  a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in  parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita  anche integralmente a titolo gratuito.
Il credito d’imposta funziona su base incrementale questo significa che l’importo complessivo delle spese sostenute deve essere almeno superiore all’1% di quelle sostenute l’anno precedente. Il calcolo deve essere eseguito sugli stessi mezzi di informazione.
Solo per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari eseguiti su stampa quotidiana o periodica (anche online) il credito d’imposta spetta anche sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 24 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017. Naturalmente anche in questo caso è necessario rispettare il requisito dell’incremento della spesa di almeno l’1% rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% dell’importo incrementale della spesa di pubblicità effettuata. Il credito d’imposta è maggiorato al 90% dell’importo incrementale della spesa di pubblicità effettuata se quest’ultima è stata sostenuta da una Microimprese, PMI oppure da una start up innovativa. Tuttavia la maggiorazione è in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE.
Pertanto sarà possibile usufruire del credito d’imposta per le seguenti spese e nelle seguenti misure:
Tipologia di Spesa
Periodo di sostenimento
Costo incrementale almeno dell’1%
Percentuale del credito d’imposta
Spese pubblicitarie sostenute su:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);
  • Emittenti televisive o emittenti radiofoniche locali
Dal 1° gennaio 2018
Investimenti eseguiti nell’anno n+1  meno gli investimenti eseguiti nell’anno n
75%
90% per Microimprese, PMI oppure start up innovativa
Spese pubblicitarie sostenute su:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);

Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017
Investimenti eseguiti dal 24.06.17 al 31.12.17  meno gli investimenti eseguiti dal 24.06.16 al 31.12.16 
75%
90% per Microimprese, PMI oppure  start up innovativa

Al fine poter godere del credito d’imposta l’effettivo sostenimento delle spese di pubblicità dovrà essere attestato da un Revisore legale dei conti oppure da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il Modello F24.
Per poter prenotare il credito d’imposta è necessario inviare telematicamente l’apposito modello tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018 al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio del predetto modello nelle citate date è necessario sia per prenotare il credito d’imposta sulle spese sostenute/da sostenere dal 1° gennaio 2018 sia sulle spese sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019 dovrà essere inviato telematicamente un ulteriore modello al fine di confermare le spese di pubblicità effettivamente sostenute nell’anno 2018. L’importo non potrà essere superiore rispetto a quello comunicato in sede di prenotazione.
Entro la data del 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà a pubblicare l’elenco delle imprese e professionisti ammessi al beneficio  con l’indicazione dell’eventuale percentuale di riparto nel caso in cui le domande superino le risorse stanziate.
Team Fiscoeasy
www.fiscoeasy.it

1 commento:

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