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Benvenuti sul Blog di Fiscoeasy. In questo spazio troverete la pagina dedicata al Podcast a cura di Fiscoeasy e tutti gli approfondimenti che il nostro Team pubblica su temi fiscali.

lunedì 24 settembre 2018

Bonus Pubblicità – Istruzioni per l’uso

Il credito d’imposta a favore delle imprese e professionisti che hanno sostenuto spese per pubblicità è stato introdotto dall’art. 57-bis del DL n. 50/2017. Nel corso dei mesi di luglio e agosto 2018 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
I soggetti che possono godere della disposizione in esame sono: Imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi. Pertanto anche i professionisti possono accedere al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è connesso al sostenimento di spese per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali eseguite attraverso:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);
  • Emittenti televisive o emittenti radiofoniche locali.
La stampa online deve avere le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ossia nel caso  di  edizione  esclusivamente  in  formato  digitale,  i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o  in  parte  a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in  parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita  anche integralmente a titolo gratuito.
Il credito d’imposta funziona su base incrementale questo significa che l’importo complessivo delle spese sostenute deve essere almeno superiore all’1% di quelle sostenute l’anno precedente. Il calcolo deve essere eseguito sugli stessi mezzi di informazione.
Solo per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari eseguiti su stampa quotidiana o periodica (anche online) il credito d’imposta spetta anche sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 24 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017. Naturalmente anche in questo caso è necessario rispettare il requisito dell’incremento della spesa di almeno l’1% rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% dell’importo incrementale della spesa di pubblicità effettuata. Il credito d’imposta è maggiorato al 90% dell’importo incrementale della spesa di pubblicità effettuata se quest’ultima è stata sostenuta da una Microimprese, PMI oppure da una start up innovativa. Tuttavia la maggiorazione è in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE.
Pertanto sarà possibile usufruire del credito d’imposta per le seguenti spese e nelle seguenti misure:
Tipologia di Spesa
Periodo di sostenimento
Costo incrementale almeno dell’1%
Percentuale del credito d’imposta
Spese pubblicitarie sostenute su:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);
  • Emittenti televisive o emittenti radiofoniche locali
Dal 1° gennaio 2018
Investimenti eseguiti nell’anno n+1  meno gli investimenti eseguiti nell’anno n
75%
90% per Microimprese, PMI oppure start up innovativa
Spese pubblicitarie sostenute su:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);

Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017
Investimenti eseguiti dal 24.06.17 al 31.12.17  meno gli investimenti eseguiti dal 24.06.16 al 31.12.16 
75%
90% per Microimprese, PMI oppure  start up innovativa

Al fine poter godere del credito d’imposta l’effettivo sostenimento delle spese di pubblicità dovrà essere attestato da un Revisore legale dei conti oppure da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il Modello F24.
Per poter prenotare il credito d’imposta è necessario inviare telematicamente l’apposito modello tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018 al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio del predetto modello nelle citate date è necessario sia per prenotare il credito d’imposta sulle spese sostenute/da sostenere dal 1° gennaio 2018 sia sulle spese sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019 dovrà essere inviato telematicamente un ulteriore modello al fine di confermare le spese di pubblicità effettivamente sostenute nell’anno 2018. L’importo non potrà essere superiore rispetto a quello comunicato in sede di prenotazione.
Entro la data del 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà a pubblicare l’elenco delle imprese e professionisti ammessi al beneficio  con l’indicazione dell’eventuale percentuale di riparto nel caso in cui le domande superino le risorse stanziate.
Team Fiscoeasy
www.fiscoeasy.it

mercoledì 12 settembre 2018

Startup innovativa e vantaggi fiscali

Le Start up innovative oltre a godere del vantaggio di poter essere costituite online beneficiano di numerose agevolazioni fiscali:
  • non devono versare l’imposta di bollo e i diritti di segreteria al momento al momento dell’iscrizione al registro delle imprese;
  • sono esonerate dal versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • non devono applicare la normativa sulle società “non operative” ovvero di comodo  e delle società “in perdita sistematica”. Pertanto tali società fino a quando mantengono i requisiti di Start Up innovativa non devono mai eseguire il test di operatività;
  • hanno la possibilità di compensare l’eventuale credito IVA senza dover porre il visto di un Professionista sulla dichiarazione IVA e hanno la possibilità di chiedere un rimborso IVA senza presentare la prevista garanzia per importi superiori ad € 50.000
Inoltre chi investe in una Start Up innovativa gode di importanti agevolazioni sotto forma di detrazioni o deduzioni.
Le persone fisiche che eseguono un conferimento nel capitale sociale di una Start up innovativa godono di un detrazione IRPEF pari al 30% dell’importo conferito. La partecipazione all’interno della società deve essere mantenuta per almeno 3 anni e l’importo massimo detraibile è pari ad € 1.000.000.
Esempio:
una persona fisica che conferisce € 10.000 nel capitale sociale di una Start up innovativa, in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale, gode di un risparmio di imposta nella propria dichiarazione dei redditi, dell’anno successivo all’investimento, pari ad € 3.000 (10.000*30%).
Per mantenere il vantaggio fiscale la società deve mantenere lo status di start up innovativa per almeno 3 anni. Non è motivo di decadenza dal vantaggio fiscale se la perdita della qualifica di start up innovativa dipende se dal superamento del limite di 5 anni dalla sua costituzione o l’importo di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o se la società  è quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione.
La predetta agevolazione si estende anche nei confronti delle società (soggetti IRES) che a loro volta eseguono un conferimento nel capitale sociale di una società con i requisiti di  Start up innovativa tuttavia, in questo caso, sotto forma di deduzione. Quest’ultima è pari al 30% dell’importo conferito con un limite massimo di deduzione pari ad € 1.800.000. Anche in questo caso la partecipazione deve essere detenuta per almeno tre anni.
Le persone fisiche o le società (soggetti IRES) per poter godere rispettivamente delle detrazioni e deduzioni sopra citate devono ricevere dalla Start Innovativa ed esibire in sede di controllo:
  • una certificazione che attesti di non avere superato il limite massimo agevolabile pari ad € 15.000.000 per tutti gli anni in cui vige l’agevolazione;
  • una copia del piano di investimento (business plan) della start up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento (previsto o attuale) delle vendite e dei profitti;
  • per gli investimenti in start up a vocazione sociale od alto valore tecnologico in ambito energetico, una certificazione attestante l’oggetto della propria attività.