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Benvenuti sul Blog di Fiscoeasy. In questo spazio troverete la pagina dedicata al Podcast a cura di Fiscoeasy e tutti gli approfondimenti che il nostro Team pubblica su temi fiscali.

lunedì 19 novembre 2018

Conto corrente estero e adempimenti fiscali

L’apertura di un deposito o di conto corrente presso una banca estera comporta, per un soggetto residente in Italia, l’obbligo di compilazione di un particolare quadro in dichiarazione dei redditi denominato RW. Tale quadro ha lo scopo di adempiere all’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Tuttavia non vi è obbligo di monitoraggio fiscale per i depositi e i conti correnti bancari, aperti presso un istituto finanziario estero, qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo di imposta non è superiore ad euro 15.000,00 . L’obbligo permane, però, se la consistenza media è superiore ad euro 5.000 ai fini del calcolo dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero (IVAFE)
L’importo dell’IVAFE, sui depositi e i conti correnti esteri, da pagare annualmente è fisso ed pari a euro 34,20.
Naturalmente è necessario provvedere a tassare in dichiarazione dei redditi anche gli altri componenti reddituali che possono derivare da investimenti esteri. Pertanto sarà necessario indicare in dichiarazione dei redditi anche gli eventuali interessi attivi derivanti dai depositi e i conti correnti bancari oppure da titoli obbligazionari detenuti all’estero. Allo stesso modo sarà necessario indicare in appositi quadri della dichiarazione i dividendi derivanti da titoli azionari e le plusvalenze maturate a seguito di cessione di attività finanziarie. L’aliquota fiscale sarà pari al 12,5% per gli interessi o plusvalenze derivanti da Titoli di Stato mentre sarà pari al 26% in tutti gli altri casi.
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lunedì 24 settembre 2018

Bonus Pubblicità – Istruzioni per l’uso

Il credito d’imposta a favore delle imprese e professionisti che hanno sostenuto spese per pubblicità è stato introdotto dall’art. 57-bis del DL n. 50/2017. Nel corso dei mesi di luglio e agosto 2018 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
I soggetti che possono godere della disposizione in esame sono: Imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi. Pertanto anche i professionisti possono accedere al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è connesso al sostenimento di spese per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali eseguite attraverso:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);
  • Emittenti televisive o emittenti radiofoniche locali.
La stampa online deve avere le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ossia nel caso  di  edizione  esclusivamente  in  formato  digitale,  i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o  in  parte  a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in  parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita  anche integralmente a titolo gratuito.
Il credito d’imposta funziona su base incrementale questo significa che l’importo complessivo delle spese sostenute deve essere almeno superiore all’1% di quelle sostenute l’anno precedente. Il calcolo deve essere eseguito sugli stessi mezzi di informazione.
Solo per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari eseguiti su stampa quotidiana o periodica (anche online) il credito d’imposta spetta anche sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 24 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017. Naturalmente anche in questo caso è necessario rispettare il requisito dell’incremento della spesa di almeno l’1% rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% dell’importo incrementale della spesa di pubblicità effettuata. Il credito d’imposta è maggiorato al 90% dell’importo incrementale della spesa di pubblicità effettuata se quest’ultima è stata sostenuta da una Microimprese, PMI oppure da una start up innovativa. Tuttavia la maggiorazione è in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE.
Pertanto sarà possibile usufruire del credito d’imposta per le seguenti spese e nelle seguenti misure:
Tipologia di Spesa
Periodo di sostenimento
Costo incrementale almeno dell’1%
Percentuale del credito d’imposta
Spese pubblicitarie sostenute su:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);
  • Emittenti televisive o emittenti radiofoniche locali
Dal 1° gennaio 2018
Investimenti eseguiti nell’anno n+1  meno gli investimenti eseguiti nell’anno n
75%
90% per Microimprese, PMI oppure start up innovativa
Spese pubblicitarie sostenute su:
  • Stampa quotidiana o periodica (anche online);

Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017
Investimenti eseguiti dal 24.06.17 al 31.12.17  meno gli investimenti eseguiti dal 24.06.16 al 31.12.16 
75%
90% per Microimprese, PMI oppure  start up innovativa

Al fine poter godere del credito d’imposta l’effettivo sostenimento delle spese di pubblicità dovrà essere attestato da un Revisore legale dei conti oppure da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il Modello F24.
Per poter prenotare il credito d’imposta è necessario inviare telematicamente l’apposito modello tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018 al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio del predetto modello nelle citate date è necessario sia per prenotare il credito d’imposta sulle spese sostenute/da sostenere dal 1° gennaio 2018 sia sulle spese sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019 dovrà essere inviato telematicamente un ulteriore modello al fine di confermare le spese di pubblicità effettivamente sostenute nell’anno 2018. L’importo non potrà essere superiore rispetto a quello comunicato in sede di prenotazione.
Entro la data del 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà a pubblicare l’elenco delle imprese e professionisti ammessi al beneficio  con l’indicazione dell’eventuale percentuale di riparto nel caso in cui le domande superino le risorse stanziate.
Team Fiscoeasy
www.fiscoeasy.it

mercoledì 12 settembre 2018

Startup innovativa e vantaggi fiscali

Le Start up innovative oltre a godere del vantaggio di poter essere costituite online beneficiano di numerose agevolazioni fiscali:
  • non devono versare l’imposta di bollo e i diritti di segreteria al momento al momento dell’iscrizione al registro delle imprese;
  • sono esonerate dal versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • non devono applicare la normativa sulle società “non operative” ovvero di comodo  e delle società “in perdita sistematica”. Pertanto tali società fino a quando mantengono i requisiti di Start Up innovativa non devono mai eseguire il test di operatività;
  • hanno la possibilità di compensare l’eventuale credito IVA senza dover porre il visto di un Professionista sulla dichiarazione IVA e hanno la possibilità di chiedere un rimborso IVA senza presentare la prevista garanzia per importi superiori ad € 50.000
Inoltre chi investe in una Start Up innovativa gode di importanti agevolazioni sotto forma di detrazioni o deduzioni.
Le persone fisiche che eseguono un conferimento nel capitale sociale di una Start up innovativa godono di un detrazione IRPEF pari al 30% dell’importo conferito. La partecipazione all’interno della società deve essere mantenuta per almeno 3 anni e l’importo massimo detraibile è pari ad € 1.000.000.
Esempio:
una persona fisica che conferisce € 10.000 nel capitale sociale di una Start up innovativa, in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale, gode di un risparmio di imposta nella propria dichiarazione dei redditi, dell’anno successivo all’investimento, pari ad € 3.000 (10.000*30%).
Per mantenere il vantaggio fiscale la società deve mantenere lo status di start up innovativa per almeno 3 anni. Non è motivo di decadenza dal vantaggio fiscale se la perdita della qualifica di start up innovativa dipende se dal superamento del limite di 5 anni dalla sua costituzione o l’importo di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o se la società  è quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione.
La predetta agevolazione si estende anche nei confronti delle società (soggetti IRES) che a loro volta eseguono un conferimento nel capitale sociale di una società con i requisiti di  Start up innovativa tuttavia, in questo caso, sotto forma di deduzione. Quest’ultima è pari al 30% dell’importo conferito con un limite massimo di deduzione pari ad € 1.800.000. Anche in questo caso la partecipazione deve essere detenuta per almeno tre anni.
Le persone fisiche o le società (soggetti IRES) per poter godere rispettivamente delle detrazioni e deduzioni sopra citate devono ricevere dalla Start Innovativa ed esibire in sede di controllo:
  • una certificazione che attesti di non avere superato il limite massimo agevolabile pari ad € 15.000.000 per tutti gli anni in cui vige l’agevolazione;
  • una copia del piano di investimento (business plan) della start up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento (previsto o attuale) delle vendite e dei profitti;
  • per gli investimenti in start up a vocazione sociale od alto valore tecnologico in ambito energetico, una certificazione attestante l’oggetto della propria attività.

lunedì 27 agosto 2018

Startup innovativa e costituzione online

La Srl con i requisiti della Startup innovativa può essere costituita anche online con un procedura che permette l’iscrizione nella sezione speciale del Registro della Imprese. Pertanto l’ Atto Costitutivo e lo Statuto, di una srl start up innovativa, possono essere redatti completamente online sulla base di un modello standard tipizzato e sottoscritto con firma digitale attraverso una procedura posta in essere da Infocamere.
I requisiti di una Srl Startup innovativa sono i seguenti:
  • avere sede dei propri affari e interessi in Italia o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • non aver distribuito utili e, nel caso di nuova costituzione, non può distribuirne per 4 anni;
  • a partire dal secondo anno, non avere un valore della produzione annua superiore a 5 milioni di euro;
  • non esser costituita a partire da un’operazione straordinaria di scissione o fusione, né derivare da una cessione di azienda o ramo di azienda;
  • avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
Oltre al possesso di tutti i requisiti sopra indicati, la Start Up innovativa deve possedere uno dei seguenti requisiti addizionali:
  • Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.
  • Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero o, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  • Possesso di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale o di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Tali privative devono essere direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
La Srl per mantenere i requisiti di  Start Up innovativa e rimanere iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese deve ogni 6 mesi ed entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio d’esercizio (e comunque mai oltre il 30 giugno)  inviare una Comunicazione di Mantenimento dello status di startup innovativa alla Camera di Commercio compilando un apposito documento in cui dichiara il mantenimento dei requisiti di startup innovativa.
Team Fiscoeasy
www.fiscoeasy.it

giovedì 26 aprile 2018

Bitcoin e Dichiarazione dei Redditi


Tutti coloro che nell’ultimo anno hanno eseguito operazioni in Bitcoin  o con altre valute virtuali trovano ora maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi dei proventi derivanti da tali operazioni.
Partendo dal presupposto che le valute virtuali, come i Bitcoin, sono assimilabili alle valute estere  l’Agenzia delle Entrate, in base ad un recente risposta ad un interpello, ritiene sia necessario compilare il quadro RW in dichiarazione dei redditi al fine di monitorare fiscalmente l’investimento. Il cambio da utilizzare è quello al 31 dicembre come indicato sul sito dove è stato eseguito l’acquisto di valute virtuali e il codice da utilizzare nel quadro RW è il 14 “altre attività estere di natura finanziaria”.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le operazioni in valute virtuali, se detenute da privati, generano un reddito che rientra nella categoria dei “redditi diversi”.Pertanto, sempre in base all’assimilazione delle valute virtuali alle valute estere, la normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 67 del Tuir e quindi le plusvalenze derivanti da conversione di valute virtuali, per effetto di operazioni a termine o a pronti, sono tassabili se la giacenza media sull’insieme dei conto correnti o depositi (in caso di valute virtuali si fa riferimento ai  cosiddetti “wallet” ossia ai portafogli elettronici) ha superato per almeno sette giorni lavorativi l’importo in euro di 51.645,69.
Anche in questo caso il cambio (per eseguire il controvalore in euro della giacenza media) deve essere rilevato dal sito dove sono stati acquistate le valute virtuali e deve essere quello al 1° gennaio del periodo di riferimento.
La plusvalenza andrà dichiarata nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi e tassata con l’aliquota del 26%.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, in ultimo, che le valute virtuali non sono oggetto di tassazione ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).
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domenica 15 aprile 2018

Come Fare la dichiarazione dei redditi 2018


La Tua Dichiarazione dei Redditi

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lunedì 2 aprile 2018

Dichiarazione dei Redditi 2018


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domenica 4 marzo 2018

Regime forfettario o Regime semplificato ?

Un professionista, in procinto di avviare la propria attività, si troverà di fronte alla scelta di adottare uno fra i seguenti  regimi fiscali:
  • regime forfettario (attualmente l’unico regime fiscale di vantaggio);
  • regime semplificato
A prima vista la convenienza ricade sul regime forfettario in quanto la tassazione è estremamente contenuta: l’aliquota è pari al 5% in caso di start up per i primi 4 anni e al 15% successivamente. Le aliquote di tassazione con il regime semplificato vanno invece da un minimo del 23% ad un massimo del 43% con il metodo progressivo a scaglioni previsto dalla normativa sull’IRPEF.
Tuttavia è importante conoscere le caratteristiche fondamentali del regime forfettario per eseguire una scelta ponderata tra quest’ultimo regime e il regime semplificato.
Nel regime forfettario, a differenza del regime semplificato, non si determina il reddito oggetto di tassazione in base alla classica differenza fra compensi (incassi) e costi ma attraverso l’applicazione di una percentuale di forfetizzazione ai compensiPertanto, nel regime forfettario, non è possibile dedurre costi. Per esempio  un professionista, che applica il regime forfettario, determinerà il proprio reddito oggetto di tassazione in questo modo: € 10.000 (ipotesi di compensi incassati in un anno)* 78% (percentuale di forfetizzazione) = € 7.800 (reddito su cui si applicherà l’aliquota del 5% o del 15%).
Tale modalità di determinazione del reddito andrà sicuramente bene per tutti quei professionisti che non hanno molti costi da dedurre, tuttavia, tale particolarità del regime forfettario deve essere presa in considerazione da quei professionisti che invece ritengono di dover sopportare, magari soprattutto in fase iniziale, maggiori costi che potrebbero abbassare il reddito al di sotto di quello previsto con l’applicazione della percentuale di forfetizzazione.
Un’ulteriore caratteristica del regime forfettario è quella per cui è inibita la possibilità di eseguire la deduzione di oneri (tranne quello dei contributi previdenziali pagati all’INPS o alla propria cassa di appartenenza) e/o la detrazione di ulteriori oneri previsti, invece, dalla normativa sull’IRPEF.
Per cui chi applica il regime forfettario potrà dedurre solo i contributi previdenziali e non potrà detrarre spese mediche, ristrutturazioni edilizie, assicurazioni, ecc….. Le deduzioni e le detrazioni sono molto importanti in quanto, a volte, riducono considerevolmente l’IRPEF da versare. L’unico caso in cui, un professionista in regime forfettario, potrà dedurre/detrarre i predetti oneri sarà nel caso in cui gode anche di un altro reddito, per esempio un reddito di lavoro dipendente.
Naturalmente è importante tener conto degli ulteriori vantaggi che il regime forfettario offre rispetto al regime semplificato e che vanno oltre alle aliquote più basse:
Non applicazione dell’Irap e dell’IVA: quest’ultimo vantaggio è particolarmente importante per coloro che esercitano l’attività professionale nei confronti di privati. Il professionista in regime forfettario sarà preferito rispetto ai propri concorrenti in quanto non dovrà aumentare i propri onorari con l’applicazione dell’IVA al 22%.
Non applicazione della ritenuta d’acconto: l’incasso del professionista non sarà decurtato della ritenuta del 20% e rispetto ai professionisti che applicano il regime semplificato potrà incassare completamente l’importo della fattura emessa.
Non applicazione degli Studi di Settore: tale caratteristica è estremamente importante, soprattutto per coloro che cominciano la propria attività e che non possono raggiungere il livello di compensi richiesti dallo strumento presuntivo degli studi di settore.
Nessun invio dello spesometro, nessun invio delle liquidazioni IVA periodiche e dichiarazione IVA annuale e rispetto ai contribuenti che applicano il regime semplificato, i contribuenti in regime forfettario, non saranno obbligati dal 1° gennaio 2019 ad emettere, nei confronti delle altre imprese o privati, la fattura elettronica.
Concludendo il regime forfettario ha notevoli vantaggi e assicura un risparmio fiscale soprattutto per chi comincia la propria attività tuttavia è sempre necessario simulare ed esaminare ogni singolo caso per determinare la reale convenienza.
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lunedì 5 febbraio 2018

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lunedì 29 gennaio 2018

Associazione di Promozione Sociale - Riforma del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore ha introdotto una disciplina degli Enti senza scopo di lucro al fine di uniformare un settore fino ad oggi caratterizzato da diverse norme succedutesi nel tempo.
Anche le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono state disciplinate dalla nuova normativa:
  • sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
  • devono essere costituiti da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
  • devono svolgere  una o più attività di interesse sociale (definizione contenuta nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore) nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
  • devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Quindi, come nella disciplina precedente, è confermato che il raggiungimento degli scopi sociali dell’APS deve avvenire prevalentemente attraverso l’opera di volontariato dei propri associati nei confronti di quest’ultimi allo scopo di raggiungere un fine mutualistico e/o di terzi per scopi solidaristici.  
Dato che molte norme del Codice del Terzo Settore entreranno in vigore secondo una preciso ordine temporale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto delle utili indicazioni per le Associazioni di Promozione Sociale al fine di gestire il periodo transitorio tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del Registro Unico Nazionale.
  • Le Associazioni di Promozione Sociale  devono modificare i propri statuti per adeguarli alle nuove norme, previste dal Codice del Terzo Settore, entro 18 mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo (3 agosto 2017) attraverso l’assemblea ordinaria.
  • Le norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (Titolo X del Codice), che si potranno applicare solo dal 2018, dovranno, tuttavia, entrare effettivamente in vigore solo dopo aver ricevuto  l'autorizzazione da parte della Commissione europea;
  • fino all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti derivanti dall’iscrizione delle Associazioni di Promozione Sociale ai registri nazionali, regionali e provinciali. Pertanto le nuove APS, nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale dovranno iscriversi ai citati registri attualmente previsti. In sede di verifica dei requisiti di iscrizione le APS già costituite alla data del 3 agosto 2017 potranno iscriversi agli attuali registri anche se lo Statuto non prevede i requisiti previsti dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore) in quanto quest’ultima prevede un termine di 18 mesi per adeguare gli Statuti.
Viceversa le APS costituite dopo il 3 agosto 2017 per potersi iscrivere negli attuali registri dovranno rispettare immediatamente i nuovi requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. Nelle more che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventi operativo:
    • non potrà essere applicata la procedura semplificata per l’ottenimento della personalità giuridica;
    • non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi previsti dall’art. 49 del Codice del Terzo Settore;
    • non è previsto l’obbligo, ma solo la facoltà, per enti del Terzo Settore, di maggiori dimensioni, di adottare il Bilancio Sociale;
    • è immediatamente operativo l’obbligo di avere un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
    • è obbligatoria da subito la norma  che prevede la redazione del Bilancio d’esercizio, come previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, anche se non è possibile il deposito fino al momento in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale;
    • dal 1° gennaio 2019, con riferimento al 2018, entra in vigore l’obbligo di esporre annualmente sul sito internet dell’Ente del Terzo Settore emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo pagati agli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati;
    • l’utilizzo dell’acronimo APS può essere utilizzato sin da subito dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri previsti dall’attuale normativa.
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