Acronimo di Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero, l’A.I.R.E. è un registro istituito con la Legge
n. 470 del 1988 e la relativa iscrizione rappresenta un dovere civico del
cittadino.
L’iscrizione è gratuita ed è
necessaria per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari
all’estero, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in
caso di elezioni politiche o di referendum, la possibilità di ottenere il rilascio
di certificati e documenti di identità o di rinnovare la patente di guida.
Entro 90 giorni dal
trasferimento della residenza, l’interessato deve procedere con tale
iscrizione, compilando per via telematica un apposito modulo di richiesta
reperibile nei siti web dell’Ufficio Consolare competente
(https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco). È importante, poi,
verificare la ricevuta di accettazione della domanda effettuata.
CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza
all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- i cittadini che già vi risiedono sia perché nati all’estero
che per successivo acquisto della
cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
NON sono obbligati
ad iscriversi all’AIRE:
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le
strutture della NATO dislocate all’estero.
Aggiornamento e cancellazione
L’iscrizione all’A.I.R.E.
comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente
(A.P.R.) del Comune italiano di provenienza.
È onere dell’interessato
aggiornare opportunamente l’A.I.R.E., comunicando all’Ufficio consolare
competente eventuali modifiche circa il proprio indirizzo o lo stato civile.
La cancellazione
dall’A.I.R.E., invece, si verifica con l’iscrizione nell’Anagrafe di un comune
italiano a seguito di rimpatrio, oppure per morte, per irripetibilità presunta
o per perdita della cittadinanza italiana.
Dichiarazione dei redditi se si è iscritti all’A.I.R.E.
L'iscrizione all’A.I.R.E. è
una condizione necessaria per determinare la residenza fiscale estera
dell’interessato e il regime di tassazione dei suoi redditi.
Tuttavia, affinché tale
condizione possa considerarsi soddisfatta è necessario che tale iscrizione sia
valida per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno);
è importante, quindi, verificare la data della ricevuta di accettazione.
In via generale, secondo la
legge italiana, se l’interessato è iscritto all’A.I.R.E. e possiede residenza
fiscale estera e solo redditi esteri, non è tenuto a dichiararli in Italia, ma
solo nello Stato estero dove li ha percepiti (Stato della fonte).
In caso contrario, chiunque
possieda anche redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero ed è
iscritto, è tenuto a presentare una dichiarazione anche in Italia.
Potrebbero esserci Paesi la
cui normativa fiscale prevede che alcuni redditi debbano essere dichiarati
anche in questo Stato. Per questo al fine di evitare le ‘doppie imposizioni’
sui redditi e sul patrimonio dei propri residenti, i diversi Paesi cooperano e
regolano la propria potestà impositiva attraverso le Convenzioni
internazionali.
In questo modo, ciascun
contribuente potrebbe recuperare le imposte estere già versate con un credito
d’imposta.
Dichiarazione dei redditi se NON si è più iscritti
all’A.I.R.E. (IMPATRIATI)
Se il cittadino iscritto
all’A.I.R.E. rientra in Italia in modo definitivo è tenuto a comunicare il
nuovo indirizzo di residenza presso il Comune italiano scelto, che provvederà
alla cancellazione dal registro e secondo il principio della world wide
taxation (art.3 del TUIR), i soggetti fiscalmente residenti sono tenuti a
dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti nel periodo di imposta, ovunque
essi siano stati percepiti.
In Italia, i soggetti
Impatriati possono godere di un regime di tassazione agevolato temporaneo (art.
16, co. 1, Dlgs n. 147/2015), qualora sussistano determinati presupposti.
Tale agevolazione prevede una
esenzione del 70% del reddito di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro
autonomo o di impresa prodotto in Italia (percentuale che sale al 90 per i
soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).
Per maggiori informazioni
sulla dichiarazione per Impatriati o con redditi esteri clicca qui
Dichiarazione
dei Redditi Persone Fisiche con Redditi esteri e-o Quadro-RW
Ulteriori notizie sono
disponibili nella sezione Approfondimenti del sito fiscoeasy – commercialista online – o puoi chiedere
una consulenza dedicata utilizzando il format contatti .
a cura:
Annalisa
Centrone
Dottore Commercialista
Team
Fiscoeasy