Anche se residenti all’estero ed iscritti all’AIRE è possibile aprire una Partita iva in Italia per esercitare nel nostro Paese un’attività economica. Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (429/2022), ad una domanda di interpello, ribadisce la possibilità di aprire Partita IVA in Italia per esercitare un’attività economica pur essendo residenti in un Paese estero.
L’istante della domanda di interpello, residente fiscalmente all’estero (Regno Unito) e regolarmente iscritto all’AIRE e che non svolge nel Paese di residenza alcuna attività economica, intende esercitare un’attività libero – professionale ponendo il proprio domicilio fiscale presso la sede di svolgimento dell’attività.
Per l’Agenzia delle Entrate è possibile essere considerati soggetti passivi di imposta in Italia indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione (e quindi iscritti all’AIRE) in quanto vi è, come in questo caso, l’intenzione di costituire nel territorio italiano il centro dei propri affari ed interessi (domicilio) e svolgere nel nostro Paese un’attività lavorativa.
Pertanto nel modello di apertura della Partita IVA (modello AA9/12) il soggetto non residente dovrà indicare come domicilio fiscale il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa.
I redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale esercitata in Italia dovranno essere oggetto di dichiarazione ed assoggettati ad imposta nel nostro Paese. L’Agenzia delle Entrate, nella citata risposta, richiama l’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito in base al quale i redditi che derivano da un’attività libero professionale sono da assoggettare ad imposizione soltanto nello Stato di residenza tuttavia se il professionista dispone nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio dell’attività i redditi attribuiti a detta base fissa sono imponibili anche nell’altro Stato.
Concludendo i redditi derivanti dall’attività professionale svolta in Italia mediante una “base fissa”, da parte di un soggetto residente all’estero, saranno assoggettati ad imposta anche in Italia con applicazione del credito d’imposta nello Stato di residenza per le imposte pagate nel nostro Paese.
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