Riprendiamo la pubblicazione degli approfondimenti, a cura del team di Fiscoeasy, commercialista online, e questa volta ci occupiamo di un argomento molto attuale.
Il cosiddetto “anno bianco” per imprese e professionisti consiste nella possibilità di presentare, per l’anno 2021, la domanda di esonero contributivo e quindi non versare, nei limiti previsti dall’agevolazione, i contributi INPS o i contributi alle Casse previdenziali private di riferimento.
I soggetti interessati sono:
· lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
· professionisti (psicologi, avvocati, geometri, ecc…) iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Casse previdenziali private) relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;
· medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
I requisiti per poter godere dell’agevolazione sono quelli previsti dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021 e sono i seguenti:
1. aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
2. aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
I predetti requisiti devono essere posseduti congiuntamente.
Ai soggetti che hanno avviato l'attività nel corso dell’anno 2020 non sono richiesti i predetti requisiti.
Per poter ottenere l’agevolazione, inoltre, non bisogna essere titolari di contratto di lavoro subordinato, (escluso il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), non bisogna essere titolari di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità o altri emolumenti erogati per la stessa finalità). Inoltre non bisogna aver presentato, per il medesimo fine, domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’importo massimo dell’agevolazione è pari ad € 3.000 con esclusione, per quanto riguarda i professionisti inscritti alle Casse previdenziali privatizzate, dei contributi integrativi e di maternità. Pertanto, per quest’ultimi professionisti, sono oggetto di esonero solo i contributi soggettivi.
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva e l’accredito della contribuzione oggetto di esonero è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
La domanda di esonero va presentata:
· entro il 30 settembre 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
· entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private;
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