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mercoledì 21 ottobre 2020

Spese detraibili al 19% e obbligo tracciabilità.

A partire dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi possono essere soltanto quelle effettuate con i pagamenti tracciabili.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate (interpello 431 del 02.10.2020) ha chiarito due importanti aspetti:

1.      la spesa detraibile si considera sostenuta dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa indipendentemente da chi ha eseguito il pagamento;

2.    il contribuente può dimostrare, al CAF o al Commercialista, che il documento di spesa è stato pagato con mezzi tracciabili consegnando a quest’ultimi la “prova cartacea” della transazione ossia la ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza della “prova cartacea” il contribuente può dimostrare il pagamento “tracciato” se colui che ha emesso la fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, ha annotato che il pagamento è avvenuto in modalità tracciata.

Pertanto secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento tracciabile può essere eseguito anche da una persona diversa da quella a cui è intestato il documento di spesa senza far venir meno la possibilità di detrarre la spese in quanto il pagamento attiene ai rapporti interni fra le parti. Il caso previsto, nella risposta all’interpello, è quello di due coniugi che hanno un conto corrente cointestato ma una sola carta di credito intestata al marito. Quest’ultimo paga con la propria carta di credito una fattura per una spesa detraibile riferita alla moglie.

Tuttavia tale possibilità non fa venir meno l’obbligo generale in base al quale l’onere della spesa deve essere effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario della fattura infatti nel caso prospettato dall’interpello il conto corrente è cointestato tra i due coniugi e questo basta per dimostrare tale circostanza.

Ulteriore semplificazione è quella di poter dimostrare il pagamento tracciato anche, per esempio, con la sola indicazione in fattura “pagamento con mezzo tracciato”. Tuttavia è essenziale che tale notazione sia posta da colui che prestato il servizio o ha venduto il bene ossia deve essere posta da colui che ha emesso la fattura. Pertanto l’eventuale annotazione riguardante il pagamento con mezzi tracciabili deve far parte integrante della fattura o del documento di spesa e deve essere evidente che è stata posta dall’emittente non essendo possibile supplire con aggiunte manuali del contribuente.

Sempre in relazione alle spese detraibili l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con due provvedimenti del 16 ottobre 2020, che tutti coloro che sono obbligati ad inviare i dati per la precompilata (per esempio le spese sanitarie al Sistema TS) devono trasmettere solo le spese pagate con mezzi tracciati (carte di credito, carte di debito, assegni bancari o circolari, bonifici o altri sistemi di pagamento). Non devono eseguire tale controllo solo coloro che inviano i documenti di spesa riguardanti: dispositivi medici, medicinali da banco, prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Queste transazioni possono essere ancora pagate usando semplicemente i contanti.

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Team Fiscoeasy