Le retribuzioni Convenzionali - Tassazione
Fiscoeasy, il Tuo commercialista online, con questo ulteriore articolo intende arricchire le informazioni fiscali, disponibili sul portale fiscoeasy.it, relative ai redditi conseguiti all’estero.
I lavoratori dipendenti che hanno la residenza fiscale in Italia, e prestano attività continuativa all'estero, possono optare per la tassazione dei redditi conseguiti, adottando il criterio delle retribuzioni convenzionali.
Per usufruire di quest'agevolazione fiscale, è necessario essere in possesso di determinati requisiti, stabiliti dalla legge.
Per usufruire di quest'agevolazione fiscale, è necessario essere in possesso di determinati requisiti, stabiliti dalla legge.
Per meglio comprendere l'argomento, occorre una premessa. Secondo l'art. 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i lavoratori subordinati che prestano la propria attività all'estero, mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono tenuti al pagamento delle imposte sui redditi conseguiti nel Paese di residenza, inclusi quelli percepiti all'estero.
I criteri utilizzati per il calcolo dell'importo dovuto appartengono a tre categorie di tassazione: dei lavoratori frontalieri; quella calcolata in modalità analitica; infine, quella basata sulle retribuzioni convenzionali.
Retribuzioni convenzionali: i requisiti per usufruirne
Quali sono le prerogative che devono possedere i lavoratori dipendenti ai fini dell'applicazione del sistema di tassazione per le retribuzioni convenzionali?
- il mantenimento della residenza fiscale in Italia. Il concetto di residenza fiscale è indicato nell'art. 2 del DPR 917/86, secondo cui, "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile";
- aver lavorato più di 183 giorni esclusivamente all'estero. Ai fini del calcolo vanno computate anche le ferie, le festività, riposi infrasettimanali e giorni non lavorativi. I giorni sono considerati all'interno dell'anno solare;
- prestare attività in uno dei seguenti settori, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: edile, artigianato, industria cinematografica e spettacolo, credito, commercio, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, autotrasporto e spedizione merci.
- il mantenimento della residenza fiscale in Italia. Il concetto di residenza fiscale è indicato nell'art. 2 del DPR 917/86, secondo cui, "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile";
- aver lavorato più di 183 giorni esclusivamente all'estero. Ai fini del calcolo vanno computate anche le ferie, le festività, riposi infrasettimanali e giorni non lavorativi. I giorni sono considerati all'interno dell'anno solare;
- prestare attività in uno dei seguenti settori, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: edile, artigianato, industria cinematografica e spettacolo, credito, commercio, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, autotrasporto e spedizione merci.
La ratio di questa lista esclusiva risiede nel fatto che le categorie ricomprese nell'elenco sopra riportato, presuppongono un'attività lavorativa che possa essere prestata anche fuori dal proprio Paese di residenza, per un periodo che può superare i sei mesi in un anno, in virtù della natura stessa del lavoro.
A questo proposito, non sono contemplate le trasferte o la partecipazione a fiere ed eventi all'estero, in quanto questa tipologia di attività sono considerate, a tutti gli effetti, prestazioni accessorie al lavoro principale: pertanto, esse non sono considerate un requisito che consente di usufruire della tassazione secondo le retribuzioni convenzionali.
A questo proposito, non sono contemplate le trasferte o la partecipazione a fiere ed eventi all'estero, in quanto questa tipologia di attività sono considerate, a tutti gli effetti, prestazioni accessorie al lavoro principale: pertanto, esse non sono considerate un requisito che consente di usufruire della tassazione secondo le retribuzioni convenzionali.
La tassazione delle retribuzioni convenzionali: le tabelle
Come si fa a quantificare l'imposizione fiscale, in base a questo criterio di tassazione dei redditi da lavoro dipendente?
La base imponibile, ovvero l'importo su cui si calcolano le imposte dovute, è stabilita su base forfettaria: pertanto, non corrisponde ai redditi effettivamente percepiti all'estero dal lavoratore subordinato.
Gli importi fanno riferimento a specifiche tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto del 2/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 17/01/2019, ha stabilito i massimali delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2019, indicando gli importi figurativi che corrispondono al relativo settore di appartenenza, alla qualifica ed livello di inquadramento del lavoratore dipendente.
La base imponibile, ovvero l'importo su cui si calcolano le imposte dovute, è stabilita su base forfettaria: pertanto, non corrisponde ai redditi effettivamente percepiti all'estero dal lavoratore subordinato.
Gli importi fanno riferimento a specifiche tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto del 2/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 17/01/2019, ha stabilito i massimali delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2019, indicando gli importi figurativi che corrispondono al relativo settore di appartenenza, alla qualifica ed livello di inquadramento del lavoratore dipendente.
Gli obblighi del sostituto di imposta
Il datore di lavoro (o sostituto di imposta), nei casi in cui il rapporto di lavoro preveda una permanenza all'estero di più di 183 giorni, applicherà la tassazione su base convenzionale a partire dalla prima retribuzione utile, salvo effettuare un successivo conguaglio di rettifica, nel momento in cui dovessero eventualmente venire meno i presupposti o mutare le condizioni sottoscritte con il lavoratore.
Ad oggi, le imprese hanno una presenza, all'interno del mercato di riferimento, sempre più internazionale: pertanto, un numero crescente di lavoratori è coinvolto in situazioni in cui è previsto il loro distacco in un Paese diverso da quello in cui hanno la residenza.
Nei casi in cui la totalità o la gran parte dell'attività lavorativa sia svolta all'estero, occorre predisporre, tra il datore di lavoro ed il dipendente, una scrittura apposita, in cui venga specificato che l'oggetto del rapporto riguarda un ruolo da svolgersi in via esclusiva nel Paese estero.
Ad oggi, le imprese hanno una presenza, all'interno del mercato di riferimento, sempre più internazionale: pertanto, un numero crescente di lavoratori è coinvolto in situazioni in cui è previsto il loro distacco in un Paese diverso da quello in cui hanno la residenza.
Nei casi in cui la totalità o la gran parte dell'attività lavorativa sia svolta all'estero, occorre predisporre, tra il datore di lavoro ed il dipendente, una scrittura apposita, in cui venga specificato che l'oggetto del rapporto riguarda un ruolo da svolgersi in via esclusiva nel Paese estero.
La corretta applicazione delle retribuzioni convenzionali
Ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione fiscale riferita alle tassazioni convenzionali, è necessaria un'attenta analisi della propria situazione, verificando la sussistenza di tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge.
In particolare, il rapporto di lavoro deve avere carattere di esclusività: pertanto, l'attività svolta all'estero dal lavoratore dovrà essere l'unica. Pertanto, anche eventuali trasferte presso aziende collegate, che si trovano all'estero, non riguardano un'attività esclusiva prestata all'estero. In caso contrario, la tassazione applicabile ai redditi conseguiti sarà quella analitica, ovvero quella percepita effettivamente.
Inoltre, il lavoratore dipendente dovrà fare le opportune verifiche circa il mantenimento della residenza in Italia, rivolgendosi all'anagrafe comunale.
In particolare, il rapporto di lavoro deve avere carattere di esclusività: pertanto, l'attività svolta all'estero dal lavoratore dovrà essere l'unica. Pertanto, anche eventuali trasferte presso aziende collegate, che si trovano all'estero, non riguardano un'attività esclusiva prestata all'estero. In caso contrario, la tassazione applicabile ai redditi conseguiti sarà quella analitica, ovvero quella percepita effettivamente.
Inoltre, il lavoratore dipendente dovrà fare le opportune verifiche circa il mantenimento della residenza in Italia, rivolgendosi all'anagrafe comunale.
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Team fiscoeasy
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