Vivere e lavorare all’estero pone di solito un problema per il cittadino
italiano che deve capire se deve dichiarare i redditi conseguiti nel Paese
estero in Italia.
Aspetto fondamentale per appurare se è necessario dichiarare i redditi
esteri in Italia è quello della Residenza Fiscale. In base alla normativa
tributaria italiana una persona fisica risulta fiscalmente residente nel nostro
Paese se:
·
è iscritto nelle anagrafi della popolazione
residente per almeno 183 giorni all’anno;
·
ha il domicilio o la residenza nel territorio dello
Stato;
Si considerano, altresì, residenti, fiscalmente in Italia, le persone che
si sono cancellate dalle anagrafi della popolazione residente per trasferirsi
in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).
Per essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese è
sufficiente uno solo dei requisiti sopra indicati.
Pertanto se una persona fisica, in base a quanto sopra esposto, risulta
essere fiscalmente residente in Italia sarà tenuto a dichiarare nel nostro
Paese tutti i redditi conseguiti sia quelli prodotti all’estero (per esempio il
reddito da lavoro dipendente) sia quelli prodotti in Italia.
Diversamente se la persona fisica non risulta essere fiscalmente
residente in Italia, perché magari ha provveduto alla cancellazione dalle
anagrafi della popolazione residente e risulta iscritta all’Anagrafe Italiana
dei residenti all’Estero (AIRE) per la maggior parte dell’anno (quindi almeno
183 giorni) dovrà dichiarare in Italia solo i redditi ivi percepiti.
Infatti i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero devono entro
90 giorni dal trasferimento provvedere all’iscrizione all’AIRE presso l’Ufficio
consolare di riferimento. L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione
dall’Anagrafe del Comune italiano di provenienza. L’iscrizione all’AIRE
comporta anche la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base nel
nostro Paese dove sarà prevista solo l’assistenza sanitaria urgente.
Se il contribuente pur essendosi trasferito all’estero è comunque
considerato fiscalmente residente in Italia, magari perché risulta essere iscritto
all’AIRE per meno di 183 giorni all’anno oppure perché comunque ha mantenuto in
Italia il suo domicilio dovrà provvedere a dichiarare il reddito estero
percepito attraverso il Modello per la Dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche nel nostro Paese e pagare anche qui le imposte.
E’ tuttavia molto importante la consultazione delle convenzioni contro le
doppie imposizioni stipulate tra il nostro Paese e il Paese estero in quanto il
diritto ad eseguire la tassazione del reddito percepito potrebbe essere
limitato solo all’Italia oppure esclusivamente al Paese estero oppure essere
esteso ad entrambi. In quest’ultimo caso le convenzioni stipulate dall’Italia
al fine di evitare al contribuente una doppia tassazione sia nel Paese in cui
il reddito è stato conseguito sia nel nostro Paese prevedono un credito
d’imposta per le imposte versate all’estero.
Attraverso il meccanismo del credito d’imposta la persona fisica che ha subito una
tassazione nel Paese estero, nel momento in cui ha percepito il reddito potrà godere
in sede di Dichiarazione dei redditi in Italia di un credito d’imposta al fine
di recuperare le imposte pagate all’estero. Al fine di godere del credito
d’imposta le imposte pagate all’estero devono essere state pagate in maniera
definitiva.
E’ importante sottolineare che il reddito di lavoro dipendente conseguito
in un Paese estero, se ne sussistono le condizioni deve essere dichiarato con
le retribuzioni convenzionali e non in base a quanto effettivamente percepito.
E’ il caso dei lavoratori dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nel
Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni ma che risultano comunque
residenti fiscalmente in Italia.
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