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lunedì 18 febbraio 2019

Redditi Esteri e Dichiarazione dei Redditi in Italia

Vivere e lavorare all’estero pone di solito un problema per il cittadino italiano che deve capire se deve dichiarare i redditi conseguiti nel Paese estero in Italia.

Aspetto fondamentale per appurare se è necessario dichiarare i redditi esteri in Italia è quello della Residenza Fiscale. In base alla normativa tributaria italiana una persona fisica risulta fiscalmente residente nel nostro Paese se:
·       è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per almeno 183 giorni all’anno;
·       ha il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato;

Si considerano, altresì, residenti, fiscalmente in Italia, le persone che si sono cancellate dalle anagrafi della popolazione residente per trasferirsi in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

Per essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese è sufficiente uno solo dei requisiti sopra indicati.

Pertanto se una persona fisica, in base a quanto sopra esposto, risulta essere fiscalmente residente in Italia sarà tenuto a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi conseguiti sia quelli prodotti all’estero (per esempio il reddito da lavoro dipendente) sia quelli prodotti in Italia.

Diversamente se la persona fisica non risulta essere fiscalmente residente in Italia, perché magari ha provveduto alla cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente e risulta iscritta all’Anagrafe Italiana dei residenti all’Estero (AIRE) per la maggior parte dell’anno (quindi almeno 183 giorni) dovrà dichiarare in Italia solo i redditi ivi percepiti.

Infatti i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero devono entro 90 giorni dal trasferimento provvedere all’iscrizione all’AIRE presso l’Ufficio consolare di riferimento. L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione dall’Anagrafe del Comune italiano di provenienza. L’iscrizione all’AIRE comporta anche la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base nel nostro Paese dove sarà prevista solo l’assistenza sanitaria urgente.

Se il contribuente pur essendosi trasferito all’estero è comunque considerato fiscalmente residente in Italia, magari perché risulta essere iscritto all’AIRE per meno di 183 giorni all’anno oppure perché comunque ha mantenuto in Italia il suo domicilio dovrà provvedere a dichiarare il reddito estero percepito attraverso il Modello per la Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nel nostro Paese e pagare anche qui le imposte.

E’ tuttavia molto importante la consultazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il nostro Paese e il Paese estero in quanto il diritto ad eseguire la tassazione del reddito percepito potrebbe essere limitato solo all’Italia oppure esclusivamente al Paese estero oppure essere esteso ad entrambi. In quest’ultimo caso le convenzioni stipulate dall’Italia al fine di evitare al contribuente una doppia tassazione sia nel Paese in cui il reddito è stato conseguito sia nel nostro Paese prevedono un credito d’imposta per le imposte versate all’estero.
Attraverso il meccanismo del credito d’imposta  la persona fisica che ha subito una tassazione nel Paese estero, nel momento in cui ha percepito il reddito potrà godere in sede di Dichiarazione dei redditi in Italia di un credito d’imposta al fine di recuperare le imposte pagate all’estero. Al fine di godere del credito d’imposta le imposte pagate all’estero devono essere state pagate in maniera definitiva.

E’ importante sottolineare che il reddito di lavoro dipendente conseguito in un Paese estero, se ne sussistono le condizioni deve essere dichiarato con le retribuzioni convenzionali e non in base a quanto effettivamente percepito. E’ il caso dei lavoratori dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni ma che risultano comunque residenti fiscalmente in Italia.




giovedì 7 febbraio 2019

Perché affidarsi ad un commercialista OnLine ?


Chi è il commercialista OnLine ?
Cosa fa un commercialista OnLine?

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