Regime Forfettario 2019
Le novità del regime forfettario per l'anno 2019.
Il Regime Forfettario è stato profondamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 con l’intento di aumentare il numero di professionisti o imprenditori che potranno aderire a tale regime agevolato.
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto tra l’altro un innalzamento della soglia dei compensi/ricavi fino ad € 65.000 eliminando nel contempo alcuni vincoli per l’accesso.
Il nuovo Regime Forfettario 2019 può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000
Settore economico
|
Limite massimo dei Ricavi (o compensi)
|
Redditività
|
Industrie alimentari e bevande
|
€ 65.000
|
40%
|
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
|
40%
| |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
|
40%
| |
Commercio ambulante di altri prodotti
|
54%
| |
Costruzioni ed attività immobiliari
|
86%
| |
Intermediazioni del commercio
|
62%
| |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
|
40%
| |
Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi
|
78%
| |
Altre attività economiche
|
67%
|
Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario 2019 devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.
I soggetti che adottano il nuovo Regime Forfettario 2019 dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
Particolare attenzione va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.
Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:
- reddito imponibile: 10.000 (compensi)* 78% = € 7.800-1.000 (contributi previdenziali) = € 6.800
- imposte: € 6.800 (reddito imponibile) *15% = € 1.020
Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non si hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.
Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario 2019 sono:
- l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
- l’esonero dall’applicazione degli studi di settore e dal versamento dell’Irap.
- l’esonero dall’emissione delle Fatture Elettroniche tra privati.
Chi non può aderire al nuovo regime forfettario 2019:
- le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
- i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
www.fiscoeasy.it