Benvenuti

Benvenuti sul Blog di Fiscoeasy. In questo spazio troverete la pagina dedicata al Podcast a cura di Fiscoeasy e tutti gli approfondimenti che il nostro Team pubblica su temi fiscali.

domenica 5 marzo 2017

APRIRE UNA PARTITA IVA ONLINE


Come si costituisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD


E’ la passione per lo Sport che accomuna tanta gente che insieme costituisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica. Quest’ultima si pone l’obiettivo di diffondere e sviluppare la pratica sportiva a livello dilettantistico, senza scopi di lucro.
Ma come si costituisce un’associazione sportiva dilettantistica?
Gli step, per la costituzione di un’ASD sono, i seguenti:
  • Redazione dell’ Atto costitutivo e dello Statuto;
  • Richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate attraverso la presentazione del Modello AA5/6 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ASD.
  • Compilazione del Modello F23 necessario al versamento di € 200,00 in Banca o Posta necessari per eseguire la registrazione dell’ Atto costitutivo e dello Statuto;
  • Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dell’ Atto costitutivo e dello Statuto, entro 20 giorni dalla costituzione, con:
    • due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
    • modello 69 compilato;
    • ricevuta di versamento del Modello F23 sopra indicato;
    • marche da bollo da € 16,00 (si compra una marca da bollo ogni 100 righi dell’atto costitutivo e statuto).
    • Iscrizione al Registro nazionale del Coni per il riconoscimento di status di ASD e pertanto per poter godere delle agevolazioni correlate. Per far ciò nello Statuto dell’ASD deve essere presente la seguente clausola : “E’ fatto divieto agli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.”
    • Entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione compilare ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS per confermare la non tassabilità della quote versate dai soci dell’associazione. (Sono esonerate dalla presentazione del Modello EAS solo le ASD riconosciute dal CONI, che non svolgono attività commerciali e che non richiedono ai propri soci il versamento di corrispettivi specifici per corsi sportivi)
Solo in caso di svolgimento di un’attività commerciale l’ASD dovrà richiedere anche l’attribuzione del numero di Partita IVA ed eseguire l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio di appartenenza.
Particolare attenzione deve essere posta nella redazione dello Statuto di una ASD che, per qualificarsi come “sportiva dilettantistica” e pertanto godere delle relative agevolazioni previste dalla normativadeve contenere a norma del comma 18 dell’art. 90 della L. n. 289/2002 oltre l’indicazione della sede legale, anche:
  • la denominazione sociale con l’indicazione della finalità sportiva;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione  di attività sportive dilettantistiche, comprese l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con previsione dell’elettività delle cariche sociali;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione;
  • obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.
Inoltre le associazioni sportive dilettantistiche per avvalersi delle agevolazioni fiscali devono redigere lo Statuto in  maniera tale da essere conforme alle previsioni indicate al comma 8, dell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR):  
  • La clausola di Divieto di distribuzione, sia in forma diretta che indiretta, degli utili o avanzi di gestione nonché delle riserve, del capitale e delle risorse durante la vita dell’associazione;
  • L’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’Ente, nel caso di scioglimento per qualsivoglia causa ad ulteriore associazione con finalità simili;
  • Rapporti tra associati e associazione: disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività dello stesso rapporto, eliminando la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e mettendo in conto per gli associati maggiori di età, il diritto al voto per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario seguendo le disposizioni statutarie;
  • Democraticità dei rapporti, eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di ammissione e esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti;
  • Intrasmissibilità della quota, la quota associativa non può essere trasferita ad altre persone ad eccezione del trasferimento per causa morte, va ricordato anche che lo statuto deve tener presente del principio di democrazia interna, dove tutti i soci dell’associazione devono essere contemporaneamente soci anche della federazione in cui intendono affiliarsi;
L’ASD deve inoltre adeguarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi. 

sabato 4 marzo 2017

commercialista online - fiscoeasy - spot


Contributi INPS ridotti per chi aderisce al regime forfettario

Il regime forfettario permette a coloro che esercitano un'attività imprenditoriale  di poter beneficiare di una riduzione dei contributi da versare all’INPS.
L’agevolazione, che si aggiunge ai vantaggi fiscali del regime forfettario, consiste in una contribuzione complessiva da versare all’INPS (riferito sia al minimale di reddito che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale) ridotta del 35%.
Gli imprenditori che applicano il regime forfettario, per poter accedere alla contribuzione agevolata, devono inviare un’apposita domanda telematica all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole godere della contribuzione ridotta del 35%.
La richiesta di adesione, al regime contributivo INPS agevolato, ha natura facoltativa.
Possono presentarsi i seguiti casi:
  • Imprenditori che godono della contribuzione agevolata già dall’anno 2016
In questo caso l’imprenditore che rispetta tutti i requisiti per l’accesso e il mantenimento del regime forfettario (limite dei ricavi, costo dei beni strumentali, ecc.) e che non ha rinunciato espressamente a tale regime  potrà continuare ad applicare il regime contributivo agevolato con riduzione della contribuzione INPS del 35% anche nel 2017 senza dover presentare ulteriore domanda.
  • Imprenditori che hanno iniziato l’attività nell’anno 2016 e intendono accedere al regime contributivo ridotto nell’anno 2017
Tali soggetti, per poter beneficiare del regime contributivo ridotto, devono comunicare l’adesione mediante domanda da inoltrare telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio 2017.
  • Imprenditori che iniziano l’attività nell’anno 2017
Gli imprenditori che iniziano l’attività nell’anno 2017 e presumono di rispettare i requisiti richiesti per l’accesso e il mantenimento del regime forfettario per poter beneficiare della contribuzione INPS ridotta del 35% devono inviare telematicamente l’apposita domanda di adesione con la massima tempestivitàrispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione alla Gestione previdenziale.
La riduzione dei contributi INPS non si applica ai Professionisti, che applicano il regime forfettario, iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.