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Benvenuti sul Blog di Fiscoeasy. In questo spazio troverete la pagina dedicata al Podcast a cura di Fiscoeasy e tutti gli approfondimenti che il nostro Team pubblica su temi fiscali.

domenica 26 novembre 2017

Omaggi natalizi

Omaggi Natalizi

Le feste  natalizie si avvicinano e come di consueto imprese o professionisti sono soliti consegnare omaggi o regali ai propri clienti.
Di seguito la disciplina fiscale degli omaggi di beni che non sono oggetto dell’attività e che sono acquistati  specificatamente per essere regalati ai propri clienti
Imprese
Se la spesa di acquisto di un bene, oggetto di omaggio, rientra tra le spese di rappresentanza, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto se quest’ultimo ha un costo unitario inferiore ad € 50,00.
Il bene acquistato che viene successivamente  regalato al cliente, sempre se di importo non superiore ad € 50,00, costituisce una cessione gratuita e pertanto  non trova applicazione l’IVA essendo un operazione fuori campo.
Affinché la spesa sia considerata di rappresentanza, è necessario che sia sostenuta con finalità promozionale e di pubbliche relazioni, sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare beneficieconomici e sia coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Se invece il costo unitario del bene che sarà oggetto di omaggio è superiore ad € 50,00 l’impresa non potrà detrarre l’IVA tuttavia la successiva cessione al cliente come regalo rientra sempre tra le operazioni fuori campo IVA.
E’ importante sottolineare che se il bene oggetto di omaggio è costituito da un’unica confezione, come nel caso dei cesti natalizi, il limite di € 50,00 va riferito al costo dell’intera confezione. Pertanto non sarà detraibile l’IVA sull’acquisto di una confezione che ha un costo complessivo superiore ad € 50,00 anche se costituito da beni unitari di valore inferiore al predetto limite.
Esempio:
“Un impresa acquisto una bottiglia di spumante del costo di € 25,00. L’IVA a credito è detraibile e la successiva consegna come omaggio al cliente è irrilevante ai fini IVA”.
L’impresa non è obbligata ad emettere la fattura o ricevuta tuttavia è consigliato emettere un DDT con la causale “Omaggio” al fine di documentare l’inerenza del costo nella contabilità aziendale.
Da un punto di vista delle imposte dirette (IRPEF/IRES):
  • se il bene oggetto di omaggio ha un valore unitario non superiore ad € 50,00 sarà integralmente detraibile come spesa di rappresentanza;
  • se il bene oggetto di omaggio ha un valore unitario superiore ad € 50,00 sarà possibile dedurre la spesa nel limite dell’importo massimo derivante dall’applicazione delle percentuali indicate nella seguente tabella ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa:
Ricavi e Proventi
Percentuali di deducibilità
Fino ad € 10 milioni
1,5%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni
0,6%
Per la parte eccedente € 50 milioni
0,4%

Anche in questo caso se il bene oggetto di omaggio è costituito da un’unica confezione il limite di € 50,00 va riferito al costo dell’intera confezione.
Ai fini IRAP:
  • se la modalità di determinazione di quest’ultima si basa sul cosiddetto metodo da bilancio le spese di rappresentanza per omaggi e regali sono interamente deducibili in quanto rientrano nella voce B.14 del conto economico;
  • se, invece, la modalità di determinazione dell’IRAP si basa sul cosiddetto metodo fiscale le spese in questione non saranno deducibili.
Professionisti
Nel caso dei professionisti, invece,  le  cessioni gratuite di beni, che hanno un costo unitario non superiore ad € 50,00, devono  essere sempre assoggettata ad IVA. Tuttavia è sempre possibile  non eseguire la detrazione IVA sull’acquisto del bene oggetto di regalo e pertanto non applicare l’IVA al momento della cessione gratuita.
Per i beni che hanno un costo unitario superiore ad € 50,00 e che saranno oggetto di cessione gratuita non è possibile detrarre l’IVA a credito,,  pagata nel momento dell’acquisto,  pertanto la successiva cessione gratuita sarà sempre esclusa da IVA.
Da un punto di vista delle imposte dirette, IRPEF ed IRAP, il bene oggetto di cessione gratuita sarà deducibile, come spesa di rappresentanza, nel limite dell’ 1% dei compensi incassati nell’anno indipendentemente dal valore unitario.
Team Fiscoeasy
www.fiscoeasy.it

martedì 7 novembre 2017

Con Fiscoeasy sei già nel Futuro

Si fa avanti nel web “Fiscoeasy” la piattaforma digitale in grado di offrire la consulenza e i servizi di un commercialista tradizionale anche attraverso il web.

Fiscoeasy, è un marchio dello Studio Cuscito (fondato nel 1982) commercialisti ed esperti contabili, intende offrire un servizio, innovativo ed affidabile, nel settore della contabilità e consulenza fiscale alle imprese e al singolo cittadino. Il nostro obiettivo dice, l’ideatore della piattaforma, “ è quello di facilitare, attraverso l'accesso on line, l'utilizzo di una serie di servizi tesi ad ottenere i benefici di un servizio classico di contabilità e consulenza fiscale ai clienti, senza che gli stessi siano costretti a muoversi dalla propria casa/ufficio, pur conservando la professionalità ed il tradizionale rapporto di fiducia con il proprio commercialista”. 

La consulenza e l'elaborazione della contabilità sono eseguiti dallo Studio Cuscito che opera in provincia di Bari e vanta un'esperienza consolidata nel settore, esso è composto da un team di professionisti pronti a consigliare e valutare le singole esigenze.

A distanza di poco tempo l’idea di raggiungere il pubblico su tutto il territorio nazionale si è rivelata vincente non solo per il numero dei clienti che oggi utilizza “Fiscoeasy” ma anche per il grado di soddisfazione espresso da chi usa la piattaforma.

Lo slogan di Fiscoeasy è un servizio : Innovativo, Facile, e Economico.

In sintesi utilizzando fiscoeasy hai un commercialista online dove e quando vuoi tu, evitando così problemi di parcheggio, code e tempi lunghi di attesa, ti serve solo un computer o uno smartphone .

E’ in grado di seguirti dall’apertura della partita iva, alla contabilità, al servizio paghe sino alla dichiarazione dei redditi. Inoltre la piattaforma mette a disposizione dei propri clienti  un servizio gratuito di fatturazione online.

Ma come funziona ?

Il cliente ha a disposizione un'area riservata del sito a cui  accede dopo esserti registrato e aver acquistato il servizio che  interessa. Potrà caricare i documenti nell’ area personale dopo averli acquisiti con uno scanner  o con lo smartphone. Se preferiscie può inviare i documenti per e-mail, fax o corriere.

Fiscoeasy  acquisisce la documentazione che il cliente ha inviato e la elabora in base al servizio che ha richiesto e nei tempi previsti dalla normativa in vigore. Nell’area personale, il cliente,  troverà gli elaborati che potrà consultare e scaricare in qualsiasi momento.

Ma prima di tutto è consigliabile un contatto, per  valutare e analizzare le esigenze del cliente.
Tante ancora le novità in cantiere per i prossimi mesi, in particolar modo per i professionisti, ma per i dettagli vi rimandiamo alla prossima lettura.
Benvenuti in Fiscoeasy

www.fiscoeasy.it

domenica 29 ottobre 2017

La Fatturazione Online semplifica il lavoro (e la vita) dei professionisti


I servizi di Fatturazione Online che possono esser utilizzati ovunque e a cui basta esclusivamente una connessione ad internet per accedervi si stanno diffondendo sempre di più facilitando il lavoro di molti professionisti e piccole imprese.
L’utilizzo dei sistemi di Fatturazione Online semplifica soprattutto il lavoro di professionisti che possono così dedicarsi completamente alla loro attività professionale e godere di un servizio che premette di emettere le  Fatture e stamparle o inviarle tramite mail in qualsiasi momento ai propri clienti. 
Il professionista è così facilitato in quanto i conteggi delle fatture sono già predefiniti in base al profilo fiscale senza possibilità di incorrere in errore. Ogni Fattura è di solito personalizzabile con l’inserimento del proprio logo e di ulteriori informazioni e con un semplice click ogni Pro – Forma  può essere automaticamente trasformata in Fattura.
Non è più necessario dotarsi di costosi ed elaborati software per gestire le proprie fatture e le anagrafiche dei clienti che sono ora disponibili sempre online in qualsiasi momento senza necessariamente dover emettere le fatture dal proprio ufficio. La mobilità che ormai contraddistingue la nostra società e la velocità con cui è necessario risolvere le problematiche lavorative impongono la scelta di strumenti online che possono essere utilizzati ovunque: in aeroporto, in treno, in cantiere, ecc…..
I vantaggi di un programma di Fatturazione Online possono essere ora colti gratuitamente grazie al noto sito di contabilità Fiscoeasy.it che svolge le attività di commercialista online e che tra l’altro fornisce a tutti i propri clienti l’opportunità di utilizzare gratis un vero software gestionale online per emettere le fatture, pro- forme, Documenti di Trasporto e Note Credito.
Il programma di Fatturazione On Line di Fiscoeasy.it permette ad ogni cliente di gestire le anagrafiche dei propri clienti, emettere fatture e pro-forma e permette anche l’emissione Fatture Elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il programma di Fatturazione Online di Fiscoeasy.it prevede inoltre per i soggetti obbligati (Psicologi, Medici,ecc..) anche la possibilità di inserire automaticamente l’opposizione per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria. Ogni fattura emessa viene inoltre direttamente contabilizzata da Fiscoeasy.it nella propria contabilità senza doverla consegnare fisicamente o eseguire ulteriori invii.
Particolarmente interessante è che il programma di Fatturazione Online di Fiscoeasy.it è erogato da uno Studio di commercialisti per cui sia ha tutta la sicurezza di non incorrere in errori in quanto i calcoli delle fatture sono predefiniti in base al regime fiscale (regime forfettario, regime dei minimi, regime semplificato) applicato da ciascun cliente e prevedono il contributo da applicare richiesto dalla propria cassa previdenziale o gestione separata dell’INPS.
www.fiscoeasy.it

sabato 14 ottobre 2017

Le novità per i Professionisti: Assicurazione e Preventivo

La legge annuale per il mercato e la concorrenza ha previsto a decorrere dal 29.08.2017 le seguenti importanti novità per tutti i Professionisti:

Polizza responsabilità civile professionale
La RC professionale è da tempo un obbligo per il Professionista iscritto ad una  Albo professionale e serve a tutelarei clienti, coprendo il Professionista dagli eventuali danni provocati nell’esercizio della sua attività professionale.
La novità, contenuta nella citata legge, consiste nell’obbligo imposto alle compagnie assicurative di introdurre un periodo di ultrattività della Polizza Assicurativa che tuteli il Professionista da richieste di risarcimento  presentante per la prima volta entro 10 anni successivi alla scadenza della polizza e relativi ad errori o fatti illeciti compiuti nel periodo di copertura della polizza assicurativa.
In questo modo le compagnie assicurative si obbligano a risarcire anche quelle richieste di danni che vengono  presentate dopo la  scadenza della polizza assicurativa (si pensi alla cessazione dell’attività professionale) purché entro 10 anni e per danni compiuti durante il periodo di vigenza della polizza.
Il professionista può richiedere alla propria Compagnia Assicurativa che la polizza già in corso di validità alla data del 29.08.2017 sia integrata con la novità prevista dalla nuova normativa.
Preventivo in forma scritta
La novità consiste nel comunicare al cliente, in forma scritta, un preventivo di massima che permetta di far conoscere a quest’ultimo il compenso richiesto per lo svolgimento del mandato professionale comprensivo di tutte le imposte, gli oneri e i contributi.
In particolare il preventivo scritto dovrà portare a conoscenza del cliente le seguenti informazioni:
  • grado di complessità dell’incarico;
  • importo del compenso richiesto per portare a termine la prestazione, comprensivo di imposte (IVA), spese prevedibili ed oneri, contributi (ad esempio l’addebito del contributo della cassa previdenziale o della gestione separata).
  • estremi della polizza assicurativa RC professionale;
Il preventivo può essere consegnato al cliente a mano o in formato digitale (per esempio via mail)
Ulteriore obbligo del Professionista è quello di indicare  e  comunicare  i  titoli  posseduti  e  le eventuali specializzazioni.

mercoledì 6 settembre 2017

NUOVO BONUS PUBBLICITA'

Nell’ambito della “Manovra correttiva” è stata introdotta una nuova agevolazione riguardante le impresee i lavoratori autonomi (Professionisti) volta ad incentivare l’utilizzo degli strumenti pubblicitari per accrescere e sviluppare la propria attività.
L’agevolazione consiste in un  credito d’imposta (proporzionato alla spesa incrementale rispetto alle spese di pubblicità dell’anno precedente)  che permette un beneficio pari al 75% o addirittura del 90% del valore delle spese sostenute per la pubblicità su quotidiani, periodici, televisione e radio (analogiche o digitali)
Il credito d’imposta spetta dal 2018, ma dovrebbe riguardare gli investimenti effettuati dal 24/06/2017.
Il credito d’imposta èpari al:
  • 90% per le micro imprese, PMI e startup innovative
  • 75% altri soggetti
Per poter godere del credito d’imposta, nelle misure sopra indicate è necessario che l’investimento pubblicitario sia superiore di almeno l’1% rispetto a quello dell’anno precedente eseguito sugli stessi mezzi di informazione.
Esempio:
se una piccola impresa ha sostenuto spese di pubblicità nell’anno x pari ad € 3.000 e nell’anno x+1 ha sostenuto spese di pubblicità pari ad € 6.000 il credito d’imposta spettante sarà pari ad € 2.700 [(€ 6.000 - € 3.000)*90%]
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
In ogni caso bisognerà aspettare l’uscita di uno specifico Decreto del presidente del Consiglio dei ministri contenente le disposizioni attuative che chiariranno con precisione gli investimenti pubblicitari che permetteranno di godere del bonus.

giovedì 4 maggio 2017

Comunicazione liquidazioni IVA


Il servizio permette di adempiere all’obbligo di invio telematico delle Liquidazioni IVA trimestrali. A seguito dell’acquisto del servizio ti invieremo un modello semplice da compilare che, dopo aver inserito nella tua area riservata, provvederemo a spedire telematicamente  fornendoti copia del modello trasmesso e della ricevuta. 
Contattaci per saperne di più.

domenica 5 marzo 2017

APRIRE UNA PARTITA IVA ONLINE


Come si costituisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD


E’ la passione per lo Sport che accomuna tanta gente che insieme costituisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica. Quest’ultima si pone l’obiettivo di diffondere e sviluppare la pratica sportiva a livello dilettantistico, senza scopi di lucro.
Ma come si costituisce un’associazione sportiva dilettantistica?
Gli step, per la costituzione di un’ASD sono, i seguenti:
  • Redazione dell’ Atto costitutivo e dello Statuto;
  • Richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate attraverso la presentazione del Modello AA5/6 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ASD.
  • Compilazione del Modello F23 necessario al versamento di € 200,00 in Banca o Posta necessari per eseguire la registrazione dell’ Atto costitutivo e dello Statuto;
  • Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dell’ Atto costitutivo e dello Statuto, entro 20 giorni dalla costituzione, con:
    • due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
    • modello 69 compilato;
    • ricevuta di versamento del Modello F23 sopra indicato;
    • marche da bollo da € 16,00 (si compra una marca da bollo ogni 100 righi dell’atto costitutivo e statuto).
    • Iscrizione al Registro nazionale del Coni per il riconoscimento di status di ASD e pertanto per poter godere delle agevolazioni correlate. Per far ciò nello Statuto dell’ASD deve essere presente la seguente clausola : “E’ fatto divieto agli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.”
    • Entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione compilare ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS per confermare la non tassabilità della quote versate dai soci dell’associazione. (Sono esonerate dalla presentazione del Modello EAS solo le ASD riconosciute dal CONI, che non svolgono attività commerciali e che non richiedono ai propri soci il versamento di corrispettivi specifici per corsi sportivi)
Solo in caso di svolgimento di un’attività commerciale l’ASD dovrà richiedere anche l’attribuzione del numero di Partita IVA ed eseguire l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio di appartenenza.
Particolare attenzione deve essere posta nella redazione dello Statuto di una ASD che, per qualificarsi come “sportiva dilettantistica” e pertanto godere delle relative agevolazioni previste dalla normativadeve contenere a norma del comma 18 dell’art. 90 della L. n. 289/2002 oltre l’indicazione della sede legale, anche:
  • la denominazione sociale con l’indicazione della finalità sportiva;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione  di attività sportive dilettantistiche, comprese l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con previsione dell’elettività delle cariche sociali;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione;
  • obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.
Inoltre le associazioni sportive dilettantistiche per avvalersi delle agevolazioni fiscali devono redigere lo Statuto in  maniera tale da essere conforme alle previsioni indicate al comma 8, dell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR):  
  • La clausola di Divieto di distribuzione, sia in forma diretta che indiretta, degli utili o avanzi di gestione nonché delle riserve, del capitale e delle risorse durante la vita dell’associazione;
  • L’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’Ente, nel caso di scioglimento per qualsivoglia causa ad ulteriore associazione con finalità simili;
  • Rapporti tra associati e associazione: disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività dello stesso rapporto, eliminando la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e mettendo in conto per gli associati maggiori di età, il diritto al voto per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario seguendo le disposizioni statutarie;
  • Democraticità dei rapporti, eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di ammissione e esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti;
  • Intrasmissibilità della quota, la quota associativa non può essere trasferita ad altre persone ad eccezione del trasferimento per causa morte, va ricordato anche che lo statuto deve tener presente del principio di democrazia interna, dove tutti i soci dell’associazione devono essere contemporaneamente soci anche della federazione in cui intendono affiliarsi;
L’ASD deve inoltre adeguarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi. 

sabato 4 marzo 2017

commercialista online - fiscoeasy - spot


Contributi INPS ridotti per chi aderisce al regime forfettario

Il regime forfettario permette a coloro che esercitano un'attività imprenditoriale  di poter beneficiare di una riduzione dei contributi da versare all’INPS.
L’agevolazione, che si aggiunge ai vantaggi fiscali del regime forfettario, consiste in una contribuzione complessiva da versare all’INPS (riferito sia al minimale di reddito che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale) ridotta del 35%.
Gli imprenditori che applicano il regime forfettario, per poter accedere alla contribuzione agevolata, devono inviare un’apposita domanda telematica all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole godere della contribuzione ridotta del 35%.
La richiesta di adesione, al regime contributivo INPS agevolato, ha natura facoltativa.
Possono presentarsi i seguiti casi:
  • Imprenditori che godono della contribuzione agevolata già dall’anno 2016
In questo caso l’imprenditore che rispetta tutti i requisiti per l’accesso e il mantenimento del regime forfettario (limite dei ricavi, costo dei beni strumentali, ecc.) e che non ha rinunciato espressamente a tale regime  potrà continuare ad applicare il regime contributivo agevolato con riduzione della contribuzione INPS del 35% anche nel 2017 senza dover presentare ulteriore domanda.
  • Imprenditori che hanno iniziato l’attività nell’anno 2016 e intendono accedere al regime contributivo ridotto nell’anno 2017
Tali soggetti, per poter beneficiare del regime contributivo ridotto, devono comunicare l’adesione mediante domanda da inoltrare telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio 2017.
  • Imprenditori che iniziano l’attività nell’anno 2017
Gli imprenditori che iniziano l’attività nell’anno 2017 e presumono di rispettare i requisiti richiesti per l’accesso e il mantenimento del regime forfettario per poter beneficiare della contribuzione INPS ridotta del 35% devono inviare telematicamente l’apposita domanda di adesione con la massima tempestivitàrispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione alla Gestione previdenziale.
La riduzione dei contributi INPS non si applica ai Professionisti, che applicano il regime forfettario, iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.